Professionisti: l'ok del giudice di merito per il rimborso IRAP

La Corte di Cassazione, con ordinanza 21 marzo 2017, n. 7199, ha ribadito che ai fini IRAP, è richiesto l’accertamento del giudice per verificare se l’utilizzo del lavoro altrui rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale, che, in linea con la decisione della Commissione tributaria provinciale, aveva accolto l’impugnazione del professionista, medico di base convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli elementi evidenziati nella vicenda (dipendente part-time, locale in affitto, autovettura) non sarebbero stati tali da integrare il presupposto di una rilevante attività organizzata da assoggettare all’IRAP: lo stesso compenso corrisposto al dipendente sarebbe stato proporzionato allo svolgimento del compito affidatogli e non avrebbe indotto a ritenere una prestazione più impegnativa (e quindi più produttiva) di quella riferita (accoglienza assistiti). Infine, il rapporto fra i compensi percepiti dal sanitario e le spese da lui sostenute per l’attività svolta non sarebbe stato elevato.
La ricorrente sostiene che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part-time, (al quale sarebbero stati versati importi di entità non esigua) sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione, consentendo al medico di dedicarsi esclusivamente alla visita dei pazienti, riducendo i tempi di attesa ed aumentando la produttività e l’efficienza complessiva del servizio offerto.
La Suprema Corte evidenzia che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Con particolare riguardo al caso di specie, in materia di IRAP, l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente "part time"), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.
E, sul punto, la CTR ha esaustivamente concluso che l’apporto di lavoro di terzi è limitato all’accoglienza degli assistiti (e dunque è implicitamente inidoneo ad accrescere la capacità reddituale del sanitario), mentre le spese non superano il 20%.
Pertanto il ricorso è rigettato.