Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7290

Accertamento - Redditi d’impresa e di partecipazione - Notifica - Termine di decadenza

 

Fatti di causa

 

La C.T.P. di Avellino, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla A. s.a.s (ora A. s.r.l.) e dai soci F.F. e G.C., annullava gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all'anno di imposta 2003, erano stati rettificati il reddito della società e il reddito di partecipazione dei soci.

La commissione tributaria riteneva illegittima, per violazione dell'art. 12 stat. Contrib.., sia la verifica fiscale protrattasi oltre sessanta giorni, sia gli avvisi di accertamento emessi prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura della verifica medesima.

Proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza del 19 aprile 2012, confermava la decisione impugnata, rilevando che gli atti impositivi erano illegittimi, in quanto emanati e notificati prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma settimo, stat. contrib.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i contribuenti.

 

Ragioni della decisione

 

1. In ordine logico, va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Agenzia delle Entrate deduce «Violazione dell'art. 12, 7° c., L. n. 212/00 - (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)». La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto invalido l'atto di accertamento impugnato, in quanto notificato prima del decorso del sessantesimo giorno dalla conclusione della verifica, nonostante l'art. 12, comma settimo, stat. contrib. non comminasse per tale ipotesi la sanzione della nullità, senza che peraltro fosse configurabile alcun pregiudizio difensivo per i contribuenti, sussistendo, inoltre, ragioni di urgenza dovute alla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento.

2. Il motivo è infondato, in quanto prospetta una interpretazione dell'art. 12, comma settimo, stat. contrib. difforme da quella offerta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 29-7-2013, n. 18184) hanno affermato che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, 7° comma, I. 27 luglio 2000 n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio».

La successiva giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza che consentono l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento (da ultimo, Cass. civ. 16-03-2016, n. 5149).

3. Il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia in ordine alle censure mosse con l'atto di appello circa la ritenuta illegittimità della verifica fiscale protrattasi oltre sessanta giorni - resta assorbito, costituendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma settimo, stat. contrib. autonoma ragione di per sé idonea a sorreggere la decisione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Poiché la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.