Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7293

Accertamento fiscale - Avviso di accertamento - Indebita detrazione di costi - Mancata contabilizzazione di ricavi

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società E.I. spa, già T.L.C. spa, un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2005 con il quale contestava l'indebita detrazione di costi per euro 94.958 e la mancata contabilizzazione di ricavi per euro 50.000.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n.130 del 2010.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 15.6.2011. Con riferimento all'omessa contabilizzazione di interessi attivi per euro 50.000, derivanti dal versamento di euro 2.000.000 effettuato da E. spa in favore della impresa partecipata I. spa, considerato dall'ente impositore mutuo fruttifero, il giudice di appello ne riteneva la natura infruttifera "sia perché il finanziamento fu richiesto all'assemblea a titolo di futuro aumento di capitale, sia perché la società partecipata ha correttamente incluso il versamento tra le poste del capitale netto".

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, deducendo violazione dell'art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; omessa e comunque insufficiente motivazione , in relazione all'art. 360 comma primo n.3 e 5 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto la natura infruttifera del versamento di euro 2.000.000 effettuato in favore della società partecipata I. spa.

La società non ha presentato controricorso.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. L'art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 presume la natura di mutuo fruttifero delle somme versate alle società commerciali dai soci o partecipanti, salvo che dai bilanci e dai rendiconti non risulti che il versamento sia stato effettuato ad altro titolo. Il giudice di merito ha ritenuto provato che il versamento in oggetto fosse avvenuto al diverso titolo di versamento in conto capitale con motivazione insufficiente, poiché ha trascurato di esaminare ed argomentare in ordine alle seguenti circostanze di fatto, esposte nei motivi di appello: nel bilancio della società I. chiuso al 31.12.2004 il finanziamento in oggetto era stato indicato nel passivo di bilancio alla voce "debiti euro 2.000.000", e non era stato inserito nella voce "versamento dei soci in conto capitale", voce nella quale veniva inserito soltanto con il successivo bilancio al 31.12.2005, quando la verifica fiscale era in corso, essendo iniziata il 10.11.2005; con riferimento alla società T.L.C. spa il finanziamento era stato incluso nella voce "crediti verso imprese controllate", senza alcuna indicazione in ordine alla natura infruttifera del finanziamento; gli Statuti di entrambe le società, controllante (T.L.C. spa) e controllata (I. spa), non contengono alcuna indicazioni in ordine al fatto che i finanziamenti dei soci debbano considerarsi infruttiferi, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla spese relative al giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.