Unioni civili e convivenze di fatto: estese le garanzie per l'assistenza disabili

Con circolare Inps n. 38 del 27 febbraio 2017, si forniscono le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi mensili e del congedo straordinario per assistenza a soggetti disabili, ai lavoratori dipendenti del settore privato, che siano parte di un’unione civile o una convivenza di fatto.

Come noto, la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Altresì, la Corte Costituzionale (sentenza n. 213 del 5 luglio 2016) ha dichiarato l’illegittimità della disposizione recante la previsione dei 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il 3° grado, che siano in situazione di disabilità grave, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992).
Ciò premesso, i citati permessi spettano sia alla parte di un unione civile che al convivente di fatto, i quali prestino assistenza all’altra parte o all’altro convivente. Con riferimento, invece, al congedo straordinario, la cui norma di riferimento (art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001) pure fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio, dal coniuge fino ai parenti e affini di 3° grado, esso può essere concesso solo in favore del lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
Al riguardo, per la qualificazione di "convivente" deve farsi riferimento alla "convivenza di fatto" (art. 1, co. 36, L. n. 76/2016), in base al quale per tale si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, accertata in base alla dichiarazione anagrafica. Per la qualificazione di "parte dell’unione civile" (art. 1, co. 2, L. n. 76/2016), deve farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. È opportuno sottolineare che l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. In ogni caso, tra la parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, sicché a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi e del congedo unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono presentare gli appositi modelli alla Struttura Inps di competenza:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge / la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
Le domande devono essere inoltrate tramite PEC (non è sufficiente una e-mail ordinaria), raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione allo sportello.