Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 febbraio 2017

Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

 

Art. 1

Adeguamento della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo

 

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, primo comma, le parole «di cui agli articoli 27, 33, lettera a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed all'articolo»;

b) all'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli enti e le società controllanti, che si siano avvalsi della facoltà di cui al primo comma, devono effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, nonché quelli di cui agli articoli 6 e 7 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, al netto delle eccedenze a credito di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) all'art. 1, il terzo comma è abrogato;

d) all'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente decreto si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.»;

e) l'art. 3 è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura prevista dal presente decreto con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Dalla dichiarazione dell'ente o società controllante devono risultare:

a) il numero di partita IVA delle società controllate;

b) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata;

c) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate;

d) la rinuncia della società controllante nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.»;

f) all'art. 4, secondo comma, le parole «del terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2»;

g) all'art. 4, terzo comma, le parole «giorno 5», ovunque ricorrano, e «giorno 22» sono sostituite dalle parole «giorno 16»;

h) all'art. 4, il quarto comma è abrogato;

i) all'art. 5, primo comma, il primo periodo è soppresso;

l) all'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante deve riportare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile che ne risulta.»;

m) all'art. 5, terzo comma, le parole «rimborsata o computata in detrazione» sono sostituite dalle seguenti «rimborsata, computata in detrazione o utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;

n) all'art. 6, terzo comma, primo periodo, le parole «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 3, 4, 5 e 6» e nel terzo periodo le parole «all'ufficio» sono soppresse.

 

Art. 2

Efficacia e regime transitorio

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dall'anno 2017.

2. Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate.

3. L'ente o la società controllante che intende continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 73, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunica l'esercizio congiunto dell'opzione secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del presente decreto.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2017, n. 46.