CCNL Giocattoli Industria: l'accordo di rinnovo del 20/2/2017

Siglato il giorno 20/2/2017, tra ASSOGIOCATTOLI e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UiLTEC-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 20/1/2014 per i dipendenti da aziende produttrici di giocattoli.

Decorrenza e durata
L’intesa decorre dall’1/4/2016 e scadrà, sia per la parte economica che per la parte normativa, il 31/12/2019.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dal 20/2/2017, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Aumenti e minimi retributivi
L’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 70,00 euro (3 livello), distribuito in tre tranche: 24,00 euro, dall’1/1/2017; 23,00 euro, dall’1/1/2018; 23,00 euro, dall’1/3/2019.
Pertanto alle scadenze indicate si erogheranno i seguenti minimi retributivi, con la precisazione che l’aumento relativo alla prima tranche sarà corrisposto con i dovuti conguagli con la corresponsione della retribuzione del mese di marzo 2017.

Livello

Dal 1/1/2017

Dal 1/1/2018

Dal 1/3/2019

7 1.536,66 1.564,74 1.592,82
7 Quadro 1.536,66 1.564,74 1.592,82
6 1.387,78 1.414,52 1.441,26
5 1.298,19 1.323,86 1.349,53
4 Super 1.202,54 1.226,88 1.251,22
4 1.166,79 1.190,59 1.214,39
3 1.099,50 1.122,50 1.145,50
2 1.018,69 1.040,08 1.061,47
1 704,42 717,26 730,10

Elemento di Garanzia Retributiva
Tale importo, pari a 200,00 euro lordi annui, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, con la retribuzione del mese di maggio 2017, gennaio 2018 e gennaio 2019 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.

Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti firmatarie intendono garantire a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa a decorrere dall’1/9/2018.
Pertanto, hanno concordato:
- di incontrarsi entro il 1/3/2018 per verificare l'operatività del fondo di area della moda o in sua assenza di altro analogo Fondo di natura contrattuale;
- di finanziare a far data dal settembre 2018 tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese di € 8,00, per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese.
Il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra, che in ogni modo avranno sempre facoltà di aderire al presente fondo. In caso di costi inferiori, le Imprese provvederanno all'integrazione a alla confluenza nel fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.

Apprendistato professionalizzante
Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi.
La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi.
Il lavoratore potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del presente CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
L'apprendista non può lavorare a cottimo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 7° e per tutte le relative mansioni.
La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni.
L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica:

Livelli

Durata Complessiva

Primo Periodo

Secondo Periodo

Terzo Periodo

7° - 6° 36 mesi 16 mesi 10 mesi 10 mesi
36 mesi 16 mesi 10 mesi 10 mesi
4°S - 4° 36 mesi 16 mesi 10 mesi 10 mesi
36 mesi 16 mesi 10 mesi 10 mesi
36 mesi 16 mesi 10 mesi 10 mesi

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata) è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.
In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere esercitata qualora nell'Azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato venuti in scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 2. Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 20 unità, tale percentuale è ridotta a 25%.

Contratto a termine
Fatti salvi i casi comunque esenti da limiti quantitativi, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, non possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro contratti a tempo determinato in misura superiore al 20% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Detta percentuale è elevabile con contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, sono inoltre esenti dal citato limite quantitativo i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi, riferite all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6/3/1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati mediante contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
In base all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti:
- attività connesse alla campagna vendita in showroom;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività di vendita stagionale o straordinaria.
Si ricorda che per le assunzioni a termine di durata fino a 6 mesi, la durata del periodo di prova è ridotta alla metà.
Per quanto riguarda il diritto di precedenza, spetta al lavoratore in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato per le medesime attività svolte, purché eserciti per iscritto la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Part-time
Le aziende, entro il limite complessivo dell'8% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché in caso di richiesta della lavoratrice o del lavoratore con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, è facoltà delle Parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Le clausole elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale dovuti ai casi su indicati, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.

Ferie e permessi solidali
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 151/2015, è consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie e dei permessi maturati da parte di ogni lavoratore, fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la direzione aziendale mediante accordo di secondo livello, dando priorità a quanto maturato negli anni precedenti a quello della richiesta.

Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale spetterà anche per le cd. "coppie di genere" che contraggano matrimonio anche all'estero, ancorché, previa presentazione della idonea documentazione, a cura del dipendente, l'unione in matrimonio abbia valore legale nel paese in cui viene contratto.

Anticipazione della quota di TFR
Per il dipendente di aziende con un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato pari o superiore a 50 unità - calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente - sarà possibile richiedere ai sensi dell'art. 2120, comma 11, c.c. l'anticipazione della quota di TFR per 2 volte in costanza di rapporto.