Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 16 febbraio 2017, n. 438

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

 

Art. 1

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 436/2017 ed all'ordinanza n. 400/2016

 

1. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 436/2017, dopo le parole «31 ottobre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e del 20 gennaio 2017».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, dopo il termine «dirigenziale» è inserito «e non» e dopo il periodo «personale dirigente dell'area VIII 2002/2005» è aggiunto il seguente: «e di cui all'art. 71 del CCNL 2002/2005 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri». Al medesimo art. 3, comma 2, il periodo «31 dicembre 2016» è sostituito dal seguente: «per il perdurare dello stato di emergenza e fino al termine dello stesso».

 

Art. 2

Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni

 

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l'aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

 

Art. 3

Ulteriori disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attività dell'Istituto nazionale di statistica

 

1. Gli effetti delle sospensione degli adempimenti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 400/2016 sono prorogati fino al 30 giugno 2017 e sono estesi, a decorrere dal 26 ottobre 2016, ai Comuni inclusi nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

 

Art. 4

Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacità di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi

 

1. Al fine di preservare la coesione sociale delle comunità colpite dagli eventi sismici di cui in premessa anche nelle prime fasi dell'emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilità, le Regioni Abruzzo e Umbria, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzate a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d'emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.

2. Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell'attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell'estensione agli aventi titolo delle agevolazioni già riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilità possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti già esistenti e operativi.

3. Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa è revisionata con periodicità mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.

 

Art. 5

Anticipazione delle misure più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile

 

1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, nelle more del completamento della ricognizione prevista dall'art. 3 dell'ordinanza n. 396/2016, il Dipartimento della Protezione civile può autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:

a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;

d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze delle Ministero della difesa;

f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia;

g. fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI;

h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana;

i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera a) è ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.

3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

4. Per le finalità di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti.

Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione civile può destinare le somme eventualmente residue all'esito della realizzazione delle attività di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

 

Art. 6

Ulteriori disposizioni in materia di verifiche di agibilità post sismica degli edifici

 

1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all'attività di coordinamento della Dicomac afferente all'espletamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi calamitosi in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale non dirigenziale ed a quello titolare di posizione organizzativa, impegnato presso le sedi regionali nei compiti di supporto alle attività di verifica in forza della convenzione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b), dell'ordinanza n. 392/2016, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), dell'ordinanza n. 396/2016, come modificate ed integrate dall'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016.

 

Art. 7

Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

 

1. Per garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell'aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione Abruzzo, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reperimento del personale di cui all'art. 50-bis decreto-legge convertito n. 189/2016, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unità, per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 8

Ulteriori disposizioni in materia di donazioni

 

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 389/2016, cosi come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 391/2016 è aggiunto il seguente comma:

«3. In presenza di situazioni eccezionali, che non consentono l'espletamento della procedura di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa per l'accettazione di risorse comunque finalizzate all'attuazione di iniziative di sostegno a favore dei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, da non destinare all'attuazione di singoli progetti».

 

Art. 9

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2017, n. 45.