Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2017, n. 4596

Tributi - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973 - Omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale - Nullità dell'iscrizione ipotecaria

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. D.T. ricorreva per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Sud s.p.a. ai sensi dell'articolo 77 del d.p.r. 602/73 su immobili di sua proprietà. La Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per la parte non afferente crediti tributari ed accoglieva il ricorso in quanto l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dall'avviso previsto dall'art. 50 d.p.r. 602/73.

Proposto appello da parte di Equitalia Sud s.p.a., la CTR del Lazio lo rigettava sul rilievo che l'ipoteca iscritta, per la parte relativa a crediti tributari, era relativa a garanzia di un credito erariale inferiore ad euro 8.000,00, comprensivo di sanzioni e di interessi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a.. affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 57 d. Igs. 546/92, in quanto la CTR ha accolto l'appello della concessionaria sulla base di un rilievo che non era stato proposto con il ricorso di primo grado.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 77 d.p.r. 602/73. Sostiene che l'art. 77 citato prevede che si può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000,00 euro, dovendosi considerare anche i crediti di natura non tributaria.

5. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 77 d.p.r. 602/73 e 19 d. Igs. 546/1992 di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la CTR non avrebbe potuto dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti che erano stati riconosciuti non avere natura tributaria.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente del primo. Il motivo è fondato per la ragione che la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 8.000 euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 23050 del 11/11/2016; Cass. n. 2190 del 31/01/2014 ).

Ne consegue che, ai fini del superamento del limite di 8.000 euro non assume alcuna rilevanza il fatto che alcuni crediti iscritti a ruolo non abbiano natura tributaria.

8. Il terzo motivo è infondato. La CTP, con decisione che non è stata impugnata sul punto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria ed ha accolto il ricorso del contribuente, avuto riguardo all'iscrizione per crediti tributari, perché essa non era stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73. Ciò facendo la CTR ha fatto corretta applicazione della norma della norma di cui all'art. 19, comma 1, lett. e bis, d. Igs 546/92, poiché, a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, l'iscrizione dell'ipoteca a norma dell'art. 77 d.p.r. 602/73 è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.

9. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determinerebbe la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per l'esame delle questioni non decise perché ritenute assorbite. Tuttavia, tenuto conto che tra le questioni da esaminare vi è quella, assorbente, della mancata notifica dell'avviso prima dell'iscrizione dell'ipoteca, ritiene questo collegio che la causa possa essere decisa nel merito, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.. Ciò posto, la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui " In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità " (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016). In applicazione di tale principio il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione dell'affermarsi dei principi giurisprudenziali sui punti controversi in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio.