Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2017, n. 4571

Tributi - Omesso versamento Invim - Motivazioni - Omessa notifica della comunicazione di diniego di condono - Sussiste

 

Fatti di causa

 

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, V.B. impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per l'omesso pagamento di una cartella esattoriale, notificata in data 6.9.2000, riguardante omessi versamenti Invim per l'anno 1983, per la quale era stato avviato il procedimento di definizione agevolata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002. Il contribuente proponeva ricorso sostenendo l'omessa notifica della comunicazione di diniego di condono, contestando la decadenza dai benefici di cui all'art. 12 della I. n. 289 del 2002. L'Ufficio si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso, rappresentando che l'estinzione del debiti iscritti a ruolo era condizionata dal pagamento delle somme entro i termini di legge. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate che veniva rigettato dalla CTR della Campania. Propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. Nessuno si è costituito delle parti intimate.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:<<Violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.>>, in quanto il giudice di appello sarebbe incorso in error in procedendo per violazione di norma processuale, avendo ritenuto ammissibile il ricorso pur in assenza di censure riguardanti vizi propri del fermo amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Violazione dell'art. 12 della legge n. 289/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.>>, in quanto il giudice di appello ha erratamente dichiarato la validità della definizione agevolata ex art. 12 della legge n. 289 del 2012, anche in caso di mancato o tardivo pagamento della somma integrale dovuta.

2. Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, non è stato notificato all'intimato, per errore nell'esecuzione del procedimento notificatorio.

Il ricorso è stato notificato a V.B. presso il domicilio eletto, ossia lo studio degli avv.ti G.A.C. e F.T., in Atripalda (AV) alla via (...). Il plico è stato restituito per irreperibilità del destinatario, per un evidente errore di indirizzo, in quanto lo studio dei predetti avvocati è sito in Avellino, alla via (...), e non in Atripalda (AV) pur risultando dalla sentenza impugnata, e dall'atto di appello, l'individuazione corretta dell' indirizzo dello studio degli avvocati, luogo in cui B.V. ha eletto domicilio.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui, nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, la notificazione non può dirsi validamente eseguita, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza del modello legale alla sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 7959 del 2016, Cass. 6237 del 2005). Inoltre, parte ricorrente non si è tempestivamente attivata per il rinnovo del procedimento notificatorio all'indirizzo esatto del destinatario (Cass. n. 14337 del 2014, Cass. n. 21819 del 2016).

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza oneri di spese processuali, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.