Istituzioni Socio-Assistenziali Agidae: stesura del testo definitivo

Sottoscritto, il 20/2/2017, tra AGIDAE e FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS il testo definitivo del rinnovo 2017-2019 del CCNL per i dipendenti delle realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'AGIDAE.

In sintesi le novità:

Il contratto prevede un aumento di 110 euro lordi sul livello C2, da erogare in 3 tranches:

- 60 euro dall’1/1/2017
- 20 euro dall’1/1/2018
- 30 euro dall’1/1/2019.

Seguono, pertanto, i nuovi minimi contrattuali conglobati mensili

Categorie

Dal 1/1/2017

Dal 1/1/2018

Dal 1/1/2019

A 1.000,00 1.012,80 1.032,07
A2 1.340,18 1.357,40 1.383,22
A3 1.383,54 1.401,31 1.427,98
B2 1.445,22 1.463,78 1.491,64
C1 1.494,55 1.513,75 1.542,55
C2 1.556,61 1.576,61 1.606,61
D 1.598,03 1.618,56 1.649,36
D1 1.685,10 1.706,75 1.739,23
E1 1.776,08 1.798,90 1.833,13
E2 1.883,04 1.907,24 1.943,53
F1 1.991,04 2.016,63 2.055,00
F2 2.098,00 2.124,95 2.165,39

Contratto a termine
Nel rispetto di quanto previsto dal comma l dell’art. 23 D.Lgs n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato è con contratto di apprendistato, in forza nell’istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Assistenza sanitaria
Le parti convengono di introdurre, in via sperimentale, per tutti i lavoratori, l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI). Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari a 5,00 euro mensili per tredici mensilità.
Potranno, inoltre, aderire all’ASI, il personale religioso appartenenti agli enti datoriali, nonché il personale religioso comunque facente parte di ordini e congregazioni religiosi residenti in Italia.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi così come prevede la Legge ed un ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito.

Comporto
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.