Bonus agroalimentare: e-commerce e reti di impresa

Da oggi e fino al 28 febbraio 2017 aperto il canale telematico per presentare le domande per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel 2016 da reti di imprese agricole e agroalimentari e per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comunicato 17 febbraio 2017).

Doppio appuntamento per le imprese del settore agroalimentare a cui sono dedicati i benefici, sotto forma di credito d’imposta, distintamente riconosciuti in relazione a:
- investimenti effettuati nell’ambito di reti di imprese;
- investimenti per l’avvio e lo sviluppo dell’e-commerce.

In relazione alla prima tipologia, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese (anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi) aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Le aggregazioni devono essere formate, pena l'inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti.
Tale credito d’imposta è attribuito con riferimento ai costi sostenuti nel 2016 per l'acquisto, la costruzione o il miglioramento dei beni immobili e l'acquisto di beni strumentali mobili (quali attrezzature e strumentazioni) necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera. Il beneficio è riconosciuto, altresì, per le spese professionali relative alla costituzione della rete, quelle per software e hardware funzionali al progetto di rete, i costi di promozione, comunicazione e pubblicità, i costi di ricerca e sviluppo e quelli per beni immateriali (quali marchi, brevetti, licenze e diritti) e i costi per la formazione. In tal caso il credito d’imposta è concesso nella misura del 40 per cento degli investimenti realizzati con un limite di spesa fino a 400 mila euro per impresa.
La domanda di attribuzione del credito d’imposta deve essere presentata dalla società capofila del contratto di rete.

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione alle spese sostenute nel 2016 per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico. In particolare: dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo di database e sistemi di sicurezza. In tal caso il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40 per cento degli investimenti realizzati per l'avvio e lo sviluppo dell'e-commerce, fino a 50 mila euro.

In entrambi i casi, ai fini del riconoscimento del beneficio i pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, e sulla fattura deve essere apposta specifica dicitura, rispettivamente:
- "spesa di Euro .... dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta previsto a valere sul DM 13 gennaio 2015, n. 272 (Reti di impresa)";
- "spesa di Euro .... dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta previsto a valere sul DM 13 gennaio 2015, n. 273 (E-commerce)".
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, dal 20 al 28 febbraio 2017, utilizzando la modulistica predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
L'importo del credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, deve essere indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.