Denunce intrastat acquisti: prorogato l'obbligo di trasmissione

Resta ancora per un anno l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). In vista dell’imminente scadenza relativa alla denuncia intrastat riferita al mese di gennaio, l’Agenzia delle Dogane comunica la persistenza dell’obbligo, che sarà formalizzata con la conversione in legge del cd. "decreto milleproroghe" (Agenzia delle Dogane - Comunicato n. 20661/U/2017).

Con il collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è stata disposta una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2017 la soppressione dell’obbligo di trasmettere le denunce intrastat relative agli acquisti ed alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute con soggetti passivi europei.
Tuttavia, in base al Regolamento CE n. 638/2004 gli Stati membri hanno l’onere di trasmettere alla Commissione Eurostat i risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea. A tal fine, dunque, l’Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni.
Le esigenze statistiche derivanti dalla disciplina europea hanno portato, dunque, a posticipare gli effetti della suddetta soppressione di un anno. La disposizione però sarà formalizzata nell’ambito della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe").
Nelle more della pubblicazione della norma che disponga la proroga dell’obbligo di trasmissione delle denunce intrastat, già approvata dal Senato, l’Agenzia delle Dogane, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate e all’Istat, ha reso nota la persistenza dell’adempimento e le modalità di esecuzione in vista della prossima scadenza del 25 febbraio 2017 relativa alla denuncia intrastat del mese di gennaio 2017.
L’Agenzia precisa che l’obbligo di trasmissione deve essere assolto soltanto con riferimento alle denunce "Intra-2", relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea con periodicità mensile.
A tal fine restano confermate le ordinarie modalità di compilazione e trasmissione dei modelli, esclusivamente in modalità telematica (Servizio telematico doganale e Entratel).