Istituti di pagamento: validi i bonifici per bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

Anche i bonifici emessi e ricevuti dagli Istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia, diversi dalle banche o Poste italiane, sono validi ai fini dell’accesso alle detrazioni d’imposta riconosciute in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 9/E del 2017).

Per fruire delle agevolazioni fiscali connesse alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, tra i diversi adempimenti, è prescritto l’obbligo di pagamento delle stesse mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la partita IVA (o codice fiscale) del soggetto a cui è destinato il pagamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, la causale del versamento con la specifica indicazione della norma agevolativa.
Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali, i quali:
- sono obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto nella misura dell’8% al momento dell’accredito del pagamento, acquisendo così la funzione di sostituti d’imposta;
- sono obbligati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle disposizioni di bonifico (dati identificativi dell’ordinante, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari del pagamento).
Con la risoluzione n. 9/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’accesso ai benefici fiscali, la possibilità di eseguire bonificiè ammessa anche per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.
Si tratta, in particolare, di imprese finanziarie diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, quali l’ esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento", e l’"esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti".
L’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni, dunque, deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento.
Ne consegue che, laddove l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore dei relativi adempimenti, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta.
In entrambi i casi - sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento - l’accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.