Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 11 gennaio 2017, n. 673

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti

La circolare prot. 27540 del 6 dicembre 2016 ha emanato disposizioni sulle procedure della revisione tecnica della patente di guida.

In merito, alcuni Uffici Motorizzazione civile hanno chiesto chiarimenti procedurali in merito.

Si ritiene utile, dunque, fornire uniformi disposizioni agli Uffici in indirizzo, riproponendo il testo della circolare prot. 27540 del 6 dicembre 2016, integrata non le nuove disposizioni evidenziate in grassetto.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 recante "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti".

Detto decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC.

Al fine di dare attuazione a detto decreto, la scrivente Direzione ha predisposto specifici database per svolgere gli esami di revisione in parola, in vigore dal 1 luglio 2016.

In considerazione dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, si rende necessario chiarire altri aspetti applicativi della procedura degli esami di revisione.

 

1. Disposizioni generali

 

Per sostenere l’esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente di euro 16,20). All’istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneita psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneita del conducente.

I verbali delle prove d’esame di revisione sono distinti dai verbali delle prove d’esame per il conseguimento delle patenti di guida o della qualificazione CQC.

La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.

Nell’arco di validita dell’istanza, e consentito, al conducente sottoposto all’obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell’arco annuale di validita dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.

Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilita di sostenere, una sola volta, nell’arco di validita della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016.

Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida, si ritiene (data la mancata specifica previsione da parte dell’art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.

In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all’Ufficio Motorizzazione civile che fissa immediatamente, la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), successivamente al superamento di questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida. Ovviamente, se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida, in ossequio sia a quanto stabilito dall’art. 128, comma 2, ovvero dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.

Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.

 

2. Disposizioni per la revisione della patente di guida

 

2.a) Prova di teoria

Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si e svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.

Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiedera all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.

2.b) Prova di guida

La prova pratica si svolge nell’ambito di una seduta d’esame "in conto Stato".

La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumita dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.

Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato "78".

In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticita di cui all’art. 130, comma 2, c.d.s. Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all’art. 122, comma 5 bis, c.d.s.

Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nell’eventualita che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.

Il rilascio di detta autorizzazione, di validità semestrale, è giustificato dal tenore letterale del primo comma dell’art. 122 c.d.s., che recita: "A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida.... e rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni". Detta disposizione, comprende dunque, sia l’esame per il conseguimento della patente ma anche l’esame per la revisione (laddove ovviamente, la patente sia sospesa o non in corso di validita). Resta fermo che l’autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame purche sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.

2.c) Programma dell’esame in caso di patente comprendente più categorie

L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui e stato notificato il provvedimento di cui all’art. 128 c.d.s.

Nel caso di titolare di patente comprendente piu categorie, l’esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema:

a) patente comprendente le categorie CE e DE:

il titolare potra optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.

b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.

c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.

d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.

e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.

f) patente comprendente le categorie C e D:

il titolare potra optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.

g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E:

il titolare potra optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.

h) Patente comprendente le categorie C1E e D1:

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.

i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E:

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.

l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE:

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).

m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):

il titolare potra optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.

n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:

il titolare potra optare di svolgere l’esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.

o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).

p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):

l’esame di revisione e svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).

In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.

Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare puo chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualita stabilite dall’art. 125 c.d.s. (a mero titolo di esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d’esame sul programma della categoria A2). In questi casi, se l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito e positivo, il titolare della patente dovra presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l’esame di revisione.

 

3. Disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC

 

Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come stabilito dal comma 6 dell’art. 126 bis, c.d.s.), dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".

L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della qualificazione CQC posseduta. Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di qualificazione CQC sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione".

Nel caso di esito negativo dell’esame, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l’esame.

 

La circolare prot. 27540 del 6 dicembre 2016 è abrogata.

 

Allegato

RICHIESTA DI ESAME DI REVISIONE

 

Il/Lasottoscritt_ _________________________________________________________

nat__ a _________________________________________________________

...........................................................................................................

(.........) il _________________________________________________________,

residente a _________________________________________________________ (_____)

in via/piazza _________________________________________________________

titolare:

- di patente di guida nr. _________________________________________________________ rilasciata da _________________________________________________________ il _____________,

- di qualificazione CQC per il trasporto di PERSONE / MERCI

chiede di essere sottoposto ad esame di revisione della patente di guida della categoria _________________________________________________________

qualificazione CQC per il trasporto di _________________________________________________________

 

Data ____________________________

 

FIRMA _________________________________________________________

Marca operativa ufficio Timbro e codice autoscuola