Nuovo regime fiscale delle imprese minori: chiarimenti dai CDL

Forniti chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle imprese minori introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 17 e seguenti, L. n. 232/2016), che ha previsto l’applicazione del principio di cassa ai fini della determinazione del reddito, ed in particolare sulle ripercussioni legate all’irrilevanza delle rimanenze finali e di conseguenza delle esistenze iniziali (Fondazione Studi CDL - circolare n. 1/2017).

Dal 2017, anche le imprese minori applicheranno il principio di cassa già previsto per i titolari di lavoro autonomo, comportando la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica. Tale novità è contenuta nell’art. 66 del Tuir, modificato dalla Legge di Bilancio 2017, con la conseguenza che ora il reddito dell’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (art. 85, Tuir) e degli altri proventi (art. 89, Tuir) percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza così determinata è aumentata dei ricavi per auto consumo dell’imprenditore calcolati al valore normale (art. 57 Tuir), dei proventi immobiliari (art. 90, co. 1, Tuir) delle plusvalenze realizzate (art. 86 Tuir) e delle sopravvenienze attive (art. 88 Tuir) e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, Tuir).

Non assumono inoltre più rilievo le rimanenze finali e le esistenze iniziali che fino al periodo di imposta 2016 incidevano, rispettivamente, in aumento le prime ed in diminuzione le seconde. In tal senso, l’art. 1, co. della Legge di Bilancio 2017, prevede che il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni del citato art. 66, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. In altre parole, considerato che nel periodo di imposta 2016 rilevano in aumento le rimanenze finali in quanto si applica ancora il principio di competenza, il reddito del 2017 deve essere diminuito in misura corrispondente.

La Fondazione Studi CDL ha messo in risalto il forte impatto che tale previsione può avere per le imprese con un importo significativo di giacenze finali che difficilmente non riusciranno a razionalizzare le scorte di magazzino entro la fine del 2017. Infatti, tali imprese verosimilmente conseguiranno una perdita d’esercizio che salvo i casi in cui potrà trovare utilizzo in diminuzione dagli altri redditi conseguiti ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, verrà perduta in quanto non potrà essere riportata nei periodi di imposta successivi.

In sostanza, il periodo di imposta 2017 farà conseguire per molte imprese in contabilità semplificate un risultato negativo, e tali contribuenti rischieranno di dover versare più imposte nei periodi successivi non avendo la possibilità di riportare la perdita d’esercizio non scomputata nel periodo di imposta 2017. L’azienda dovrà quindi valutare se optare per il regime di competenza, e quindi impegnarsi per il triennio alla tenuta della contabilità ordinaria, o rientrare nel regime di cassa e azzerare il valore delle rimanenze che incide sulla situazione reddituale e sulle imposte.

I contribuenti che riterranno di svincolarsi dall’applicazione del regime di cui all’art. 66 del TUIR avranno quale unica alternativa quella di optare per il regime di contabilità ordinaria.
Non è infatti consentita l’applicabilità del regime delle imprese minori ed il mantenimento del principio di competenza.
L’unico regime applicabile per le imprese minori è quello di cassa. Se il contribuente decide di optare per il regime ordinario,  l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.