Per la fornitura di energia elettrica a Onlus che gestiscono RSA l'Iva non è agevolata

Alle Onlus che svolgono attività commerciale mediante la gestione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), relativamente ai contratti per la fornitura di energia elettrica alle medesime strutture si applica l’aliquota Iva in misura piena e non quella agevolata del 10% (Agenzia entrate - risoluzione 19 gennaio 2017, n. 8/E).

Il n. 103) della parte III della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% per i contratti di somministrazione di energia elettrica "per uso domestico", ossia all’impiego dell’energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità per fini propri e, comunque, non per lo svolgimento di attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva.
In altre parole, ai fini dell’Iva agevolata deve essere rispettato il requisito della residenzialità e di svolgimento di attività che non prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) soddisfano il primo requisito in quanto definite come strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti.
Relativamente al secondo requisito, nel caso di RSA gestite dalle Onlus, le stesse pongono in essere attività decommercializzate ai fini Ires ma rilevanti ai fini Iva, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 21, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, ai sensi dell’art. 150 del Tuir, ai fini Ires:
- le attività istituzionali, svolte per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituiscono esercizio di attività commerciale ancorché svolte, di fatto, mediante un’organizzazione in forma d’impresa;
- le attività direttamente connesse alle attività istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Le Onlus si qualificano quindi come enti non commerciali e ai fini Iva si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, co. 4, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui "si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole". Pertanto, le Onlus, quali enti non commerciali, qualora svolgano un’attività commerciale, devono considerarsi soggetti passivi Iva, come nel caso relativo alla gestione di residenze sanitarie assistenziali.
Conseguentemente, non possono fruire dell’aliquota agevolata del 10% sui contratti di fornitura di energia elettrica prevista "per uso domestico" ai sensi del n. 103) della parte III della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972.