Trattamenti di integrazione salariale, il versamento della contribuzione addizionale

Con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, l’Inps fornisce le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali al nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, appresso si dà rilievo alle modalità di regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto.

Come noto, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, anche in deroga, è stabilito un contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. n. 148/2015) così quantificato:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite predetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
La nuova misura è prevista in relazione ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Di contro, continua ad applicarsi la disciplina previgente del contributo addizionale ai trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015, seppure riferiti a periodi di integrazione salariale successivi a tale data, nonché, con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per le seguenti ipotesi:
- proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dal 24 settembre 2015;
- trattamenti in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute entro il 23 settembre 2015 e le relative istanze presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre ed il 31 ottobre 2015 (Inps, circolare 15 novembre 2016, n. 199).
Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote, devono essere computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, esclusi i trattamenti Cigs che godono del predetto regime transitorio (Ministero del lavoro, circolare n. 30 del 9 novembre 2015). Laddove, poi, il superamento dei limiti di durata si verifichi nel corso del mese, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota va applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.
Il contributo addizionale non è dovuto:
- per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
- dalle imprese commissariate (D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in L. 3 aprile 1979, n. 95);
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
Stante il mutato regime normativo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento Cig o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.
Quanto al calcolo del contributo addizionale, la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale. Pertanto, la retribuzione globale (base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale) deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.
Orbene, per le regolarizzazioni del versamento contributo addizionale, le aziende provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens di marzo 2017, attraverso i seguenti codici:
- "E501", nell’elemento "CongCIGOCausAdd" per il sistema Cigo con Ticket;
- "E600", nell’elemento "CongCIGSCausAdd" per il sistema Cigs con Ticket;
- "E301", nell’elemento "CausaleContrAddCIGO" per il sistema di Cig Aggregata;
- "E399", nell’elemento "CausaleContrAddCIGS" per il sistema di Cig Aggregata.
Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 aprile 2017.