Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 5/E

INPS - Soppressione della causale contributo "TAFS"

 

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con nota n. 0023.22/12/2016.00060735, l’INPS ha chiesto la soppressione della causale contributo "TAFS" utilizzata per il versamento, tramite modello F24, del contributo ordinario pari allo 0,50% previsto ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 2, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il finanziamento delle prestazioni erogate dal "Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore aereo."

Ciò premesso, si comunica che a decorrere dal 1° febbraio 2017 è soppressa la causale contributo "TAFS".