Modifiche normative per i dipendenti del settore della mobilità-attività ferroviarie

Modifiche normative per i dipendenti del settore della mobilità-attività ferroviarie

 

Modificati alcuni istituti contrattuali del CCNL a seguito dell’approvazione, da parte dei lavoratori, dell’accordo di rinnovo firmato lo scordo dicembre della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie

 

Le assemblee ed il referendum, dall’11 al 14 gennaio 2017, hanno confermato lo scioglimento della riserva sindacale dell’accordo firmato lo scorso 16/12/2016.
Dal punto di vista normativo, queste le modifiche rilevanti:

 

Appalti
Sono introdotte le tutele necessarie per i lavoratori interessati da cambio appalto, anche attraverso la definizione della clausola sociale ed è definito il perimetro dei settori ai quali viene applicato il contratto".

Contributo sindacale
Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sul minimo contrattuale, sugli aumenti periodici di anzianità e sul salario professionale.

Indennità per lavoro notturno
Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta l’indennità oraria per lavoro notturno che, a partire dall’1/1/2017 passa da a € 2,30 a € 2,40

 

Indennità per lavoro domenicale o festivo
Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta l’indennità di cui al punto 1 dell’art. 76 del CCNL Mobilità/Area AF del 20/7/2012 che, a partire dal 1/1/2017 sarà pari a € 20,00.
Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo di tale indennità, è corrisposta una indennità pari a € 65,00.

 

Welfare
Le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.

 

Fondo pensione complementare
Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL.Le Parti convengono di definire a livello aziendale l’importo della somma annua che, a far data dall’1/1/2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula del presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende.

Per i lavoratori che alla data del 1/1/2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende.

Non vi è pertanto l’obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31/12/2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturando, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 252/2005.Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull’istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer.

Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nel valutare positivamente le azioni tese a sviluppare il sistema di welfare aziendale e ferme restando le forme di assistenza sanitaria integrativagià in essere a livello aziendale, promuoveranno l’adozione di piani di assistenza sanitaria integrativaper i lavoratori delle imprese che applicano il presente CCNL

 

Inoltre, vengono recepiti gli accordi interconfederali in tema di rappresentanza e rappresentatività, vengono inserite le novità in materia di unioni civili, di permessi per donne vittime di violenza, di tutele ai genitori affidatari, di congedi parentali a ore ed introdotte discipline specifiche per agevolazioni ai parenti di tossicodipendenti ed ai genitori di figli affetti da DSA