Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 dicembre 2016

Modalità di versamento e di attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna

 

Art. 1

Disposizioni in materia di versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna

 

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 i soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Sardegna interamente al capitolo di bilancio dello Stato 1411/01, tramite modello F24, sezione «accise», indicando il codice tributo 2806 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell'accisa sul gas naturale fornito o consumato nella Regione Sardegna interamente ai capitoli di bilancio dello Stato 1412, per l'accisa sul gas naturale per autotrazione e 1421 per l'accisa sul gas naturale per combustione, tramite modello F24, sezione «accise», indicando, rispettivamente, il codice tributo 2809 e il codice tributo 2814 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Art. 2

Attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale spettante alla Regione Sardegna

 

1. Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce e riversa giornalmente alla Regione Sardegna il gettito spettante ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e d), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio e dei codici tributo, indicati dal contribuente negli appositi campi della sezione «accise» del modello F24.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica entro il 31 maggio di ogni anno il complessivo ammontare delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale afferente la Regione Sardegna per l'anno precedente, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, alla Struttura di gestione, che ne determina le spettanze, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione Sardegna.

3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto di quanto corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la Struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione Sardegna e ne comunica l'importo alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.

4. Il conguaglio a debito della Regione Sardegna viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla regione del gettito erariale ad essa spettante.

5. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Sardegna dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

6. Eventuali variazioni del gettito spettante alla Regione Sardegna, di cui al comma 3, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Struttura di gestione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Regione Sardegna. La conseguente variazione del conguaglio già calcolato ai sensi del comma 3 è computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione del conguaglio nell'esercizio successivo.

 

Art. 3

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» - programma «3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali».

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2016, n. 305.