Le novità in materia previdenziale: cd. Ape, Ape sociale, Rita e quattordicesima

La Legge di Bilancio introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

L’art.1, commi da 166 a 178, della Legge di Bilancio istituisce la cd. APE. L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità a un soggetto in possesso di specifici requisiti, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile saranno determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.
L’APE sociale consiste, invece, in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa.
La legge di Bilancio, con il comma 187, art. 1, interviene anche sulla disciplina della c.d. "quattordicesima", introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, la quattordicesima verrà erogata non più solamente se il soggetto interessato possiede un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS.
Si introduce infine la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), vale a dire la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto (commi da 188 a 193).