Legge di Bilancio 2017: detassazione e welfare aziendale

In data 7 dicembre 2016, il Senato ha approvato in via definitiva, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, la legge di Bilancio 2017. Il testo è stato licenziato senza alcuna modifica rispetto a quello approvato dalla Camera. Tra i provvedimenti adottati, specifiche misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cd. welfare aziendale (art.1, commi da 160 a 162).

Il Ddl S. 2611, dunque, modifica alcuni commi dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).
Procedendo con ordine, il comma 160 reca alcune novelle alla disciplina tributaria degli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Ricordiamo che tale regime tributario (fatta eccezione per il caso di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e riguarda esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
In primo luogo, le lettere a) ed e) del comma 160 elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi).
La lettera d) amplia la platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l’applicazione del regime in esame.
La novella contenuta nella lettera b) specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili. Pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come "benefit aziendali".
La lettera c) prevede poi che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate); i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.
Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 161 e 162 della Legge di Bilancio riguardano l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.
Il comma 161 modifica l’art. 51, co. 2 del TUIR 917/1986 aggiungendo la lettera f-quater), con cui dispone l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie. Mentre il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica. Tale norma reca infatti l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 51, co. 2, lettera f) del TUIR, nello specifico: l’esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF dell’uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenzasi interpreta nel senso che è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.