Estensione assegno di natalità: ulteriori istruzioni Inps

L’assegno di natalità è stato esteso anche agli stranieri possessori della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, e a quelli che hanno la carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. L’Inps, con circolare n. 214/2016, fornisce uteriori istruzioni in merito.

Con particolare riferimento ai cittadini stranieri, ossia quei soggetti privi della cittadinanza di uno Stato Membro dell’Unione Europea, l’assegno di 80 euro al mese per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, in presenza delle altre condizioni di legge, può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Di conseguenza, sino ad oggi, sono state respinte le domande presentate dagli stranieri in possesso di titoli diversi.
Il Ministero del lavoro, con parere trasmesso il 27 luglio 2016, ha tuttavia esteso il beneficio agli stranieri titolari della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.
Per attuare l’estensione, l’Inps sta effettuando gli adeguamenti procedurali necessari all’acquisizione telematica dei titoli di soggiorno per le domande relative ai cittadini stranieri. Attualmente l’Istituto accede alle banche dati del Ministero dell’interno, in attesa che si completi l’iter amministrativo per tali implementazioni procedurali, in via transitoria, è necessario che i soggetti in possesso del titolo di soggiorno rilascino una autodichiarazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi di tale documento. Le Strutture territoriali dell’INPS effettuano le opportune verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni in collaborazione con gli uffici del Ministero dell’Interno.
Il cittadino straniero in possesso dei predetti titoli, nonché degli altri requisiti di legge previsti per il diritto all’assegno di cui trattasi, può presentare domanda tramite la procedura telematica secondo quanto indicato nella circolare INPS 93/2015 (punto 8). In particolare il richiedente autocertificherà nella domanda telematica il possesso del titolo inserendone gli estremi: tipo di permesso (permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo o vecchia carta permanente ante d.lgs 2007/30), carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, numero di permesso, autorità che lo ha rilasciato (es. questura di ...), data di rilascio, termine di validità.
Le domande di assegno presentate dagli stranieri in possesso dei titoli citati che sono state in precedenza respinte in applicazione della norma istitutiva, saranno oggetto di riesame alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.
Il riesame sarà effettuato su istanza del richiedente, compilando apposito modello, presso la struttura territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno – sia con riferimento agli altri requisiti di legge richiesti, con particolare riguardo al possesso per il 2015 di un ISEE valido non superiore a 25.000 euro. In caso di esito positivo della verifica, l’assegno verrà messo in pagamento sempre che nel frattempo la prestazione per il medesimo minore non sia stata concessa all’altro genitore.
La decorrenza dell’assegno viene determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame, secondo le regole precisate nella citata circolare n. 93/2015. Con il primo pagamento verranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti.