Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2016, n. 24763

Società sportive dilettantistiche - Collaborazione coordinata e continuativa di natura professionale e non di lavoro dipendente - No al regime fiscale agevolativo

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di G.I. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 290/25/2015, depositata in data 16/02/2015, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2006, ed ai compensi percepiti dal contribuente, in qualità di istruttore sportivo, dalla W.P. Società Sportiva Dilettantistica a r.l., a seguito del disconoscimento del carattere non commerciale della società e del conseguente regime fiscale agevolativo (negando, in particolare, l’Ufficio erariale l’applicabilità della c.d. franchigia di non imponibilità fino ad € 7.500,00) e dell’inquadramento dell’attività svolta dal contribuente nella categoria del lavoro dipendente - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che era stato dimostrato, dal contribuente, che "l'attività prestata, a favore della società sportiva dilettantistica, consisteva in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale" non in un rapporto di lavoro dipendente, e che era irrilevante il "venir meno delle agevolazioni di cui all'art. 148 del TUIR (per la società sportiva dilettantistca)" in quanto ai fini dell'imposizione diretta dei redditi "occorre fare riferimento alla reale natura del reddito percepito", "a prescindere dalla situazione propria del committente", con conseguente applicabilità del regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lett. M del TUIR.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 67 comma 1 lett. m, 69 comma 2 e 148 del DPR 917/1986, 25v L.133/1999, 2 comma 4 lett.A d.lgs. 473/1999 e 90 comma 3 L. 289/2002, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto determinante, ai fini dell’applicazione del regime fiscale di favore ed in particolare della c.d. franchigia di non imponibilità fino ad € 7.500,00, la qualificazione dell’attività prestata dal contribuente in termini di collaborazione coordinata e continuativa di natura professionale e non di lavoro dipendente.

2. La censura è fondata.

Ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m del DPR 917/1986, TUIR (testo in vigore dall’1/01/2004), sono "redditi diversi" "se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", "m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l'incremento delle Razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". Ai sensi dell'art. 69 (nel testo in vigore dall’1/01/2004), comma 2°, "Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 (ora 67) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro".

Il regime di non imponibilità dei redditi percepiti, fino ad €. 7.500,00, presuppone pertanto che i compensi in oggetto siano erogati da e nell’ambito di un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico e quindi elemento determinante, ai fini del trattamento fiscale agevolato, è proprio la natura del soggetto nei cui confronti le prestazioni sono eseguite.

Pertanto, la C.T.R. ha errato nell’avere ritenuto irrilevante, ai fini del godimento dell’agevolazione fiscale, il carattere commerciale e non di società sportiva dilettantistica della committente (e l’Agenzia delle Entrate afferma che il disconoscimento del regime agevolativo per la W.P. sarebbe stato confermato da alcune decisioni di primo grado, passate in giudicato per mancata impugnazione).

Al contrario, la valutazione del mancato esercizio di attività sportiva dilettantistica è di per se decisiva, in quanto la norma dell'articolo 67 DPR 917/86 si riferisce "alla attività sportiva dilettantistica", cosicché l’esclusione, per la società erogante, dell’esercizio di detta attività comporterebbe l’estraneità dei compensi in oggetto dall'area applicativa dell'art. 67 DPR 917/86. Né rileverebbe il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica, essendo altresì richiesta dalla norma la riconducibilità dell'attività degli istruttori all'esercizio da parte della associazione (come tale qualificata) della attività sportiva dilettantistica (cfr. Cass. L.5904/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione (avendo, in ogni caso, il contribuente chiesto anche, in via subordinata, la riduzione della pretesa impostava e sanzionatoria). Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.