Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2016, n. 24392

Promotore finanziario - Omesso versamento IRAP - Controllo automatico della dichiarazione - Ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

 

Ritenuto in fatto

 

S.G., esercente l'attività di promotore finanziario, presentava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2004 compilando anche il quadro relativo all'Irap ma omettendo di effettuare il relativo versamento. A seguito di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'Agenzia delle Entrate effettuava la liquidazione dell'Irap indicata in dichiarazione ma non versata, con conseguente emissione della corrispondente cartella di pagamento per euro 2.608.

Contro la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva con sentenza n. 42 del 2008, sul rilievo della mancanza del presupposto della autonoma organizzazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Venezia che lo accoglieva con sentenza del 26.4.2010. Il giudice di appello riteneva fondata la preliminare eccezione dell'Ufficio secondo cui il contribuente aveva violato l'art. 19 comma 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 impugnando la cartella di pagamento per vizi non propri, rimettendo in discussione il presupposto impositivo dell'Irap che egli stesso aveva riconosciuto, allorché, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, aveva esposto l'imposta dovuta senza versarla.

S.G. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d. Igs n.446 del 1997 e dell'art. 19 comma 1 e 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l'obbligazione tributaria nasca dalla dichiarazione fiscale annuale piuttosto che dal verificarsi dei presupposti di legge; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 1 e 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art.360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.

L'Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi ai fini della partecipazione all'udienza.

In pendenza del ricorso per cassazione avverso la cartella di pagamento, S.G. presentava istanza di definizione della lite fiscale pendente a norma dell'art. 39 comma 12 del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito nella legge 15.7.2011 n. 111.

L'Agenzia delle Entrate di Treviso emetteva provvedimento di diniego di condono sul rilievo che l'Ufficio non aveva esercitato un potere di imposizione, ma un mero potere di riscossione fondato sui dati già dichiarati dal contribuente.

Contro il provvedimento di diniego della istanza di definizione di lite fiscale pendente, notificato in data 20.9.2012, S.G. propone ulteriore ricorso per cassazione, deducendone la illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 12 del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito nella legge 15.7.2011 n. 111, nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione del diniego.

 

Considerato in diritto

 

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi perché connessi soggettivamente ed oggettivamente a norma dell'art. 274 cod.proc.civ.

Il ricorso contro il diniego di condono deve essere esaminato per primo trattandosi di giudizio "pregiudicante". Esso è fondato ed assorbe i motivi del ricorso "pregiudicato", avente ad oggetto la cartella di pagamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1295 del 25/01/2016, Rv. 638632; sulla impugnabilità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 anche per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, Sez. 5, Sentenza n. 1263 del 22/01/2014, Rv. 629155).

Poiché il contribuente ha legittimamente aderito alla definizione agevolata della lite fiscale pendente avente ad oggetto la cartella impugnata, il diniego di condono deve essere annullato; per l'effetto il giudizio sulla cartella di pagamento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di adesione al condono.

Si compensano le spese di entrambi i giudizi, considerato che la causa di estinzione del debito tributario è successiva alla emissione della cartella di pagamento, e valutato il carattere recente della giurisprudenza che ha ritenuto condonabili le cartelle emesse a norma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso contro il diniego di condono che annulla; per l'effetto dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento per intervenuta definizione della lite fiscale pendente. Spese compensate.