Cooperative Taxi: parte normativa del CCNL

 

Disciplinata la parte normativa dell’accordo di rinnovo per i Lavoratori delle Cooperative Esercenti Attività nel Settore Taxi.

Il contratto decorre dall’1/3/2015 e scade il 28/2/2019.
Seguono le modifiche più importanti apportate dell’accordo del 29/11/2016

Contratto a termine
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione in ciascuna impresa o se impresa pluri-localizzata nelle singole Sedi o Unità Operative presso le quali si intende effettuare l'assunzione a termine. Tale limite numerico va verificato tempo per tempo nel corso dell'anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell'anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.

Apprendistato professionalizzante
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello B/1;
- 36 mesi:per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli C/1, C/2 e D/1;
- 48 mesi:per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli E/1 e F/1.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
- 24 mesi: 85% 1° anno - 95% 2° anno;

- 36 mesi: 85% 1° anno - 90% 2° anno - 95% 3° anno;
- 48 mesi: 80% 1° anno - 85% 2° anno - 90% 3° anno - 95% 4° anno;

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

Lavoro a tempo parziale
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare. La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari ai 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento ne può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con contratto stagionale.
I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo II minimo di 5 unità assumibili in aziende con meno di 50 dipendenti.

Contrattazione di II livello
Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di una erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese. Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti, non sono utili ai finì del calcolo del TFR e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento ed allo stesso titolo.

L'accordo per il premio avrà durata triennale, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.

Congedo di maternità e congedo parentale
Le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
a. ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;
b. gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato dalla lettera a);
c. la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:
1. per il personale amministrativo per multipli di un'ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore;
2. per il restante personale (personale operativo e/o turnista) in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lettera a.
Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:
- non inferiore a 1 giorno nei casi di fruizione giornaliera indicando l'inizio e la fine e del periodo richiesto;
- non inferiore a 1 giorno nei casi di cui alla lettera c), punto 1;
- non inferiore a 2 giorni per il restante personale di cui alla lettera c) punto 2.

Permessi
Al personale conducente taxi potranno essere riconosciuti fino a 8 ore mensili non retribuite per lo svolgimento di attività di manutenzione automezzi.

Quattordicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una 14ma mensilità pari alla retribuzione globale mensile entro il 15 luglio di ogni anno. Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto avrà decorrenza a partire dal 1/7/2008 (50%) e dal 1/7/2009 (rimanente 50%), che potrà essere erogato anche ripartendola pro-quota nelle 12 mensilità. Per le altre mansioni lavorative in fase di prima applicazione è prevista la decorrenza della intera quota della quattordicesima a far data dal 1/7/2008. Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto non si applica a far data dal 1/7/2014.

Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1/4/2008 il lavoratore con esclusione dei conducenti taxi, ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad un aumento di anzianità nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:

Livelli

Importi in euro

A1 25,00
B1 28,00
C1 30,00
C2 31,00
C3 32,00
D1 33,00
E1 34,00
F1 36,00

Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 7 aumenti periodici di anzianità.

Previdenza complementare - COOPERLAVORO
Con decorrenza 1/1/2017 viene concordata l'adesione generalizzata per via contrattuale con il solo contributo aziendale di € 12,00 mensili per 12 mensilità da intendersi integrativi ai trattamenti in essere. Entro tre mesi le Parti definiranno le modalità applicative unitamente al fondo pensione di riferimento.
Nelle more della definizione delle modalità applicative tale costo contrattuale di € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dovrà essere accantonato dall'organismo economico.

 

Polizza Sanitaria Integrativa
Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori soci e/o dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, a tutela della salute dei lavoratori.
In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione dell'istituto deve tenere conto di quanto di seguito indicato:
- con decorrenza 1/1/2017 viene previsto un contributo mensile per l'attivazione di una polizza sanitaria integrativa per complessivi € 12,00, per 12 mensilità, di cui € 8,00 a carico dell'organismo economico e € 4,00 a carico dei lavoratori;
- nelle more della individuazione di specifica polizza da concordare fra le parti, nel più breve tempo possibile, tale costo contrattuale di € 8,00 mensili, per 12 mensilità, dovrà essere accantonato dall'organismo economico;
- sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di miglior favore che prevedano l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria le quali continueranno ad essere assolte con le modalità ivi contenute;
- meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);
- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;
- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro.
L'adesione potrà prevedere la compartecipazione del lavoratore al costo attraverso una quota minima di € 4,00 al mese per dodici mensilità, utili a garantire la maggior fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori interessati.