Lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap: nuova modalità di accredito della contribuzione figurativa

Con circolare del 2 dicembre 2016, n. 212, l’Inps riassume il quadro normativo di riferimento ed individua le modalità di accredito della contribuzione figurativa, per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, nel caso di lavoratori dipendenti da aziende private iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, per i quali è dovuta all’Inps la cd. "contribuzione minore".

Come noto, i lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili, transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, hanno potuto mantenere, per legge ovvero sulla base di opzione esercitata, il rapporto previdenziale ai fini IVS già esistente con le gestioni ex Inpdap. In tali casi, è comunque rimasto fermo l’obbligo dell’azienda di versare nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps la cd. "contribuzione minore", con accredito della contribuzione figurativa per le prestazioni riconosciute, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche in assenza dell’eventuale requisito contributivo, e possibilità di ricongiungere periodi assicurativi e relativa contribuzione presso la gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati.
Orbene, alla luce della avvenuta incorporazione delle gestioni ex Inpdap nell’Inps, la soluzione individuata deve ora essere adeguata, per semplificare l’azione amministrativa dell’Istituto, assicurare estratti conto aggiornati e consolidati ed erogare tempestivamente le prestazioni pensionistiche. In sostanza, la contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza, secondo le modalità proprie del rapporto assicurativo previdenziale dei lavoratori iscritti all’Ago gestita dall’Inps.
Nello specifico, gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di malattia relativi al personale in oggetto, verranno imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento; parimenti, per i periodi di congedo per maternità, riposi orari, permessi e congedi parentali, gli oneri della contribuzione correlata resteranno a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo. In proposito, per assicurare l’implementazione automatica delle relative posizioni previdenziali, saranno fornite le disposizioni necessarie alla trattazione delle informazioni aggiuntive provenienti da flusso UniEmens <PosContributiva>, da valorizzare nelle posizioni individuali dei lavoratori iscritti alla gestione pensionistica pubblica. Per la sistemazione dei periodi pregressi sulla posizione previdenziale ex Inpdap, l’accredito figurativo sarà effettuato combinando l’estrazione dei codici identificativi delle assenze per gli eventi con i corrispondenti dati dichiarati nelle denunce Emens/UniEmens, al fine di determinare l’esatto valore retributivo da assegnare a ciascun evento. Eventuali integrazioni dei periodi di malattia e maternità previsti dai contratti collettivi resteranno assoggettate a contribuzione obbligatoria presso la gestione pubblica; l’accredito figurativo, in tali ipotesi, sarà riferito perciò alla sola quota residua di retribuzione "persa".
Anche in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di Cig, Cigs e mobilità da parte del personale dipendente delle imprese dello Stato e degli enti pubblici trasformate in società di capitali, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica, opererà l’accredito della contribuzione figurativa e le somme occorrenti alla copertura saranno versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. Infine, il riconoscimento della contribuzione figurativa con le modalità predette, si realizzerà con riferimento ai periodi di percezione di indennità di disoccupazione involontaria, quali: disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti, ASpI, mini-ASpI, mini-ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.
Diversamente, nel caso di pagamento diretto delle prestazioni medesime, occorrerà attendere nuovi interventi procedurali per l’implementazione automatica del conto assicurativo individuale con le informazioni presenti negli archivi di pagamento diretto. Nelle more degli aggiornamenti procedurali, per i soggetti in argomento, le Sedi di competenza opereranno secondo la soluzione individuata in passato: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, dovrà essere trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati.