Professionista con dipendente non occasionale non sempre soggetto ad IRAP

L’impiego di un solo dipendente a tempo parziale da parte del professionista non rappresenta un elemento di per sé sufficiente ad integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini della soggettività passiva IRAP (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. VI - Ordinanza 19 ottobre 2016, n. 21123).

Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ricorrente ritiene che la C.T.R. abbia violato il consolidato principio per cui il mero impiego di lavoro altrui, indipendentemente dal fatto che trattasi di un solo dipendente a tempo parziale, rappresenta un elemento di per sé sufficiente ad integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini della soggettività passiva IRAP.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato, in quanto la decisione impugnata, laddove nega l’assunto dell’ufficio "circa la sottoponibilità all’imposta di tutti i professionisti che non si avvalgono esclusivamente della loro opera professionale", appare in linea con i principi di diritto di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in base ai quali:

I) l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
II) il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sta, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui";
III) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui "superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive";
IV) "costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".
Nei fatti posti all’esame della Corte, infatti, è la stessa Amministrazione ricorrente a dare atto che il contribuente, medico pediatra di base, era dotato di un inserviente part-time, erroneamente ritenendo che fosse pienamente integrato il presupposto impositivo IRAP, per il solo fatto che si trattasse di lavoratore dipendente non occasionale.
Con un secondo motivo poi l’Amministrazione ritiene assai carente e superficiale l'accertamento di fatto mediante il quale il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ed avendo la C.T. R. omesso di considerare il fatto decisivo che il contribuente usufruisse dell’attività di dipendenti, e avesse inoltre sostenuto cospicue spese e conseguito ingenti beni strumentali.
Quest’altro motivo per la Corte è inammissibile perché il "fatto decisivo" indicato risulta in realtà esaminato e valutato dal giudice d’appello, sicché il mezzo mira ad una revisione del giudizio sul carattere "assolutamente irrisorio" degli "apporti di capitale investito in strumenti di lavoro e in termini di dipendenti" (in quanto "costi che negli anni non avevano mai superato 11,000 euro"), però non consentita in questa sede spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento.
Il ricorso in oggetto è quindi rigettato dalla Corte di Cassazione.