Sicurezza: il rappresentante dei lavoratori nelle società in cui operano esclusivamente soci lavoratori

Nelle aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non sia eletto o designato secondo le modalità previste dall’art. 47, co. 3 e 4, D. Lgs. n. 81/2008, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (Interpello n. 16/2016).

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 47, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia "eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".
In particolare l’istante evidenzia che, nell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI -, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra, sottoscritto in data 13 settembre 2011, le parti firmatarie hanno valutato che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e hanno concordato sul fatto che la figura di tale Rappresentante venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale.
Sempre per espressa volontà delle parti, non possono essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
A tal proposito si chiede formale parere in merito allacorrettezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità.
Dato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, la Commissione interpellata non si pronuncia sui contenuti dell’Accordo, ma fornisce le seguenti indicazioni:
- considerato l’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al "lavoratore" il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- considerato l’art. 47, co. 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in "tutte le aziende, o unità produttive" sia eletto o designato il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"
si ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora "non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4" del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.