Obbligo comunicazione voucher: i chiarimenti della provincia autonoma di Bolzano

Dopo le indicazioni fornite dalla Regione Sicilia, arrivano quelle della provincia autonoma di Bolzano. In particolare, mancando gli indirizzi relativi ai territori dotati di autonomia amministrativa nell’elenco delle email cui inviare la nuova comunicazione preventiva in materia di lavoro accessorio, la provincia ha reso noto l’indirizzo email ed il formato con cui trasmettere la comunicazione in questione (Nota Provincia autonoma Bolzano 20 ottobre 2016).

Ferma restando la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, il correttivo Jobs Act - ricorda la provincia - ha introdotto per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio l’obbligo di comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, all’Ispettorato del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione, il giorno della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono, invece, tenuti a comunicare, anch’essi, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni consecutivi.
Per gli altri committenti non sussiste alcun nuovo obbligo di comunicazione.
Le comunicazioni devono avvenire, tramite email senza nessun allegato, per la provincia automa di Bolzano, al seguente indirizzo: voucher@provincia.bz.it per ciascun lavoratore e ciascuna giornata di lavoro.
Il formato della comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli e professionisti deve essere il seguente:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- giorno della prestazione (gg/mm/aaaa);
- ora inizio della prestazione (hh:mm);
- ora fine della prestazione (hh:mm).
Esempio:
- LKJSRT68A20I789D; KLLSTT70A13I589D; Appiano; 10/11/2016; 09:00; 18:00.
I suddetti dati vanno riportati solo nell’oggetto della comunicazione, mentre il campo testo deve restare vuoto.

Il formato della comunicazione per committenti imprenditori agricoli deve essere invece:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- durata della prestazione non superiore a 3 giorni.
Esempio:
- HJLLKR70A15X387H; LNMOTR92B12X327G; Chiusa; 10.11.2016; 11.11.2016; 12.11.2016.
Anche in questo caso le indicazioni vanno riportate solo nell’oggetto della comunicazione ed il campo testo rimane vuoto.
La comunicazione della prestazione di lavoro accessorio all’Ispettorato del lavoro diviene obbligatoria lunedì, 24 ottobre 2016.