Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 13 settembre 2016, n. 83681

Fondo per la Crescita Sostenibile - Indicazioni in merito alle condizioni di ammissibilità ed alle attività istruttorie conseguenti a variazioni soggettive per operazioni societarie o cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività di ricerca e sviluppo agevolata

Si riscontra la nota di codesto Soggetto gestore prot. n. 9585/16 del 2 agosto u.s. concernente l’oggetto per fornire le seguenti indicazioni, valide per le variazioni soggettive conseguenti ad operazioni societarie o cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività di ricerca e sviluppo agevolata intervenute successivamente al decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della ultimazione del relativo progetto, in quanto alla regolazione dei casi antecedenti alla concessione si è provveduto con nota prot. 50330 del 13.7.2015.

Quanto non disciplinato nel seguito sarà esaminato e regolato caso per caso in ragione delle relative specificità.

Qualora un soggetto inoltri una richiesta di subentro nella titolarità delle agevolazioni per un progetto di ricerca e sviluppo già agevolato, la richiesta stessa può essere valutata positivamente solo al sussistere in capo al soggetto subentrante, alla data dell’efficacia giuridica dell’operazione societaria o della cessione, delle condizioni di ammissibilità soggettive fissate dalla normativa e, quindi, anche del superamento delle soglie minime di cui, a seconda dei casi, all’art. 9 del D.M. 20.6.2013 (Horizon 2020 FCS), all’art. 10, comma 3 di entrambi i DD.MM. 15.10.2014 (Grandi progetti FCS), all’art. 9 del D.M. 1.6.2016 (Horizon 2020 PON) e all’art. 8, comma 3 del D.M. 1.6.2016 (Grandi progetti PON).

In particolare, considerato che la materia qui trattata riguarda la modifica del soggetto titolare del progetto, ma non dei contenuti di quest’ultimo, i punteggi da rideterminare e le soglie minime da verificare sono quelli complessivi e quelli concernenti i seguenti requisiti soggettivi, con particolare attenzione alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato:

- Horizon 2020 FCS: art. 9, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) del D.M. 20.6.2013,

- Grandi progetti FCS: allegato n. 2, punti A.1 e A.2 dei DD.MM. 15.10.2014,

- Horizon 2020 PON: art. 9, comma 1, lettera a) del D.M. 1.6.2016,

- Grandi progetti PON: allegato n. 3, punto A) del D.M. 1.6.2016,

tenendo conto, per i punteggi massimi dei Grandi progetti, dell’eventuale maggiorazione per il rating di legalità, da rilevare in capo al soggetto subentrante alla data dell’efficacia giuridica dell’operazione societaria o della cessione.

Qualora la rideterminazione del valore dei punteggi, pur verificandosi il rispetto delle soglie minime di ammissibilità, comporti una riduzione degli stessi, di ciò si deve tenere conto nella rideterminazione del valore del contributo alla spesa per i bandi relativi ai Grandi progetti, fermo restando, invece, in caso di aumento, che il relativo ammontare non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione provvisoria ai sensi dell’art. 6, comma 7 dei DD.MM. 15.10.2014 (Grandi progetti FCS) e dell’art. 6, comma 10 del D.M. 1.6.2016 (Grandi progetti PON).

Analogamente, anche per il bando Horizon 2020 PON, si procederà alla verifica della eventuale sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento delle maggiorazioni del contributo alla spesa, sempre fermo restando la non superabilità del contributo complessivamente già concesso.

Per quanto attiene il requisito di ammissibilità relativo alla disponibilità di almeno uno (Horizon 2020 FCS) o due bilanci approvati, qualora alla data dell’efficacia giuridica dell’operazione societaria o della cessione, il subentrante abbia redatto ed approvato almeno uno (Horizon 2020 FCS) o due bilanci consolidati, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del D.lgs. n. 127/91 e s.m.i., ovvero sia controllato da un’impresa che abbia redatto almeno uno (Horizon 2020 FCS) o due bilanci consolidati ed il subentrante medesimo richieda che, per la determinazione degli indicatori relativi all’elemento economico-finanziario, siano utilizzati i dati di tali bilanci consolidati, è la presenza di questi ultimi che consente di ritenere soddisfatto il suddetto requisito di ammissibilità.

Resta ferma, in capo al subentrante, la necessità della sussistenza del requisito della contabilità ordinaria.

Nel caso di cessione di ramo d’azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme di risorse umane, di beni strumentali e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicamente finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, autonomamente idoneo a consentire la continuazione del progetto stesso. In assenza di tali requisiti, l’operazione non può essere considerata ammissibile.

Per le operazioni di cui si tratta, il Soggetto gestore dovrà acquisire, dal subentrante che ha rivolto l’istanza, la seguente documentazione:

- gli atti dell’operazione societaria, nei quali devono essere esplicitati gli estremi di identificazione del progetto agevolato (titolo e/o CUP e/o n. progetto e/o n. e data decreto di concessione, ecc.),

- la richiesta di subentro nella titolarità delle agevolazioni, con l’assunzione dei relativi obblighi ed impegni, e nella conduzione del progetto agevolato per il conseguimento degli obiettivi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni medesime;

- un aggiornamento del piano di sviluppo recante tutti gli elementi informativi utili alla rideterminazione dei punteggi relativi ai requisiti soggettivi sopra richiamati e la relativa documentazione, con particolare riferimento alle dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento per i dati contabili.

Gli esiti delle attività di verifica saranno fatte oggetto di una specifica proposta di accettazione o di diniego della richiesta di subentro del Soggetto gestore al Ministero, a seguito della quale il Ministero stesso, a seconda dei casi, procederà a prenderne atto o ad emanare il nuovo decreto di concessione, in caso di accettazione, o a darne comunicazione al soggetto subentrante, in caso di diniego.

Nel caso in cui il soggetto subentrante, per la determinazione degli indicatori relativi all’elemento economico-finanziario, abbia chiesto di fare riferimento ai dati contabili e alle informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell’impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione, in solido con il soggetto subentrante, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.

Ai fini dell’emanazione del nuovo decreto di concessione, il Soggetto gestore provvederà ad acquisire dal soggetto subentrante la documentazione utile alla verifica dei poteri di straordinaria amministrazione nei confronti di chi dovrà sottoscrivere per accettazione il decreto e la documentazione utile alla richiesta antimafia.

La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., e viene trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, avendo gli enti in indirizzo - secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modifiche, nella legge n. 2 del 28/01/2009 - attivato la PEC mediante comunicazione al Registro Imprese.