Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2016, n. 18496

Tributi - ICI - Attribuzione rendita entro il 31 dicembre 1999 - Avviso di accertamento e liquidazione emesso successivamente al 1° gennaio 2000 - Valenza ai fini della notifica della rendita

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d'accertamento e liquidazione emesso dal comune di S. Benedetto del Tronto, con il quale l'ente locale, richiedeva il pagamento dell'imposta ICI per l'anno 2005 relativamente ad immobili di proprietà di C.M.M., la quale eccepiva in primo grado, il difetto di notifica, il difetto di motivazione e la violazione del d.lgs. n. 504/92.

La ctp accoglieva il ricorso della contribuente, in quanto le rendite definitive non erano state notificate autonomamente alla contribuente ma solo al momento della notifica dell'avviso di liquidazione ICI, in data 3.1.2006. La CTR respingeva l'appello, confermando la sentenza di primo grado, anche perché l'ente impositore non aveva allegato agli atti impositivi, i documenti sui quali si basava la pretesa tributaria.

Avverso la sentenza della CTR, il comune di S. Benedetto del Tronto ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di tre motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per la risoluzione della lite, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto i giudici d'appello, da una parte, avrebbero ritenuto corretta e meritevole di conferma la decisione di prime cure, di nullità dell'atto impositivo, per la mancanza della previa e autonoma notifica delle rendite catastali definitive al contribuente, ma dall'altro avrebbero riconosciuto che la notifica della rendita unitamente a quella degli atti impugnati, è conforme al disposto dell’art. 74 comma 3 della legge n. 342 del 2000.

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 74 comma 3 della legge n. 342 del 2000, in quanto, gli atti attributivi della rendita, adottati entro il 31.12.1999 e recepiti in atti impositivi emessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, la notifica di questi ultimi costituisce altresì, a tutti gli effetti, notifica delle nuove rendite, che da quel momento potranno anche essere impugnate dal contribuente, pertanto, nella presente vicenda, l'attività impositiva del comune doveva considerarsi legittima.

Con il terzo motivo, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'ultra petizione, nonché violazione di giudicato interno, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., poiché i giudici di primo grado avevano escluso il difetto di motivazione dell'atto impositivo, sotto il profilo della mancata allegazione degli atti, e la contribuente vittoriosa in primo grado, nel costituirsi in appello, si era limitata a contrastare le deduzioni del comune appellante, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 74 comma 3 della legge 342 citata senza riproporre il profilo del difetto di motivazione del medesimo atto impositivo, tanto più con appello incidentale; pertanto, i giudici d'appello, erroneamente avevano censurato la mancata allegazione degli atti all'atto impositivo, in quanto su tale censura, la contribuente aveva prestato acquiescenza (per mancata riproposizione della questione), con formazione del giudicato interno.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede, senza fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre l'art. 11, comma 2 bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, comma introdotto dal d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l'obbligo di allegazione dell'atto presupposto sconosciuto, ha ritenuto, però, di dover escludere tale obbligo quando l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Detta disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall'obbligo dell'allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell'atto richiamato, per tale intendendosi l'indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva (Cass. n. 24948/11, 10801/2010). Nel caso di specie, è pacifico che la rendita era stata "messa in atti" prima del 31.12.1999 e il Comune aveva legittimamente notificato tale rendita unitamente all'atto impositivo, pertanto, la parte contribuente avrebbe potuto impugnare la rendita definitiva nel termine decadenziale di sessanta giorni.

Anche il terzo motivo di ricorso è fondato, in quanto, dalla lettura delle controdeduzioni d'appello, riportate in ricorso dal Comune ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c. e art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., emerge come la parte contribuente non abbia riproposto con appello incidentale, le proprie doglianze nei confronti della decisione dei primi giudici che, pur ritenendo fondato il ricorso, avevano ritenuto adeguatamente motivato l'atto impositivo. E infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Cass. n. 7702/2013). Pertanto, da una parte, la CTR ha statuito oltre la domanda non essendogli stata riproposta la censura da parte dell'appellata relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo, dall'altra nel merito, l'art. 11 comma 2 bis del d.lgs. n. 504/92 (vigente ratione temporis) pur confermando in via generale l'obbligo di allegazione dell'atto presupposto non conosciuto dal destinatario, ha ritenuto però, sufficiente, che il Comune potesse riprodurre, nell'atto impositivo, il contenuto essenziale dell'atto richiamato, ciò in conformità con quanto statuito da questa Corte (Cass. n. 24948/11, cit.).

Va, conseguentemente accolto il secondo e terzo motivo di ricorso con assorbimento del primo, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 500,00, oltre spese prenotate a debito.