Verifiche ispettive sull'accesso all'integrazione salariale (2/2)

Il D.Lgs. n. 148/2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha introdotto, tra l’altro, alcune novità normative in materia di procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale. In quest’ambito particolare rilievo assumono le verifiche che gli organi ispettivi sono chiamati a svolgere. Con circolare n. 27/2016, il Ministero del lavoro fornisce istruzioni in merito.

Qualora in sede di verifica ispettiva emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 è incrementato nella misura dell’1%. L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
A tal fine, la DTL competente trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare l’incremento del contributo addizionale.
La verifica ispettiva circa il rispetto delle modalità di rotazione deve quindi iniziare da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento che poi dovrà essere riscontrato in concreto. Ad esempio, potranno essere confrontati i dati fomiti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, LUL, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori.
All’esito del procedimento, qualora la rotazione non si sia verificata secondo quanto programmato, la DTL provvede a comminare la sanzione e trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicarla.
In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, il Ministero del lavoro può autorizzare, su espressa richiesta aziendale, contestualmente alla concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, fatta salva la successiva revoca nel caso il cui il servizio ispettivo competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’azienda istante. Il servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d’integrazione salariale. L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno.
Laddove la relazione ispettiva evidenzi l’insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. procede alla revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione stessa.

Tutto quanto illustrato si applica ai procedimenti di concessione del trattamento CIGS concessi ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015. Per quanto attiene ai procedimenti e alle istanze presentate ai sensi della previgente normativa (legge 223/1991, decreto legge n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984, DPR 218/2000), gli accertamenti ispettivi seguono le rispettive regole procedimentali. Pertanto, per le causali crisi e per la concessione del trattamento a seguito di stipula di contratto di solidarietà non è previsto alcun accertamento ispettivo a meno che non sia stato richiesto, in sede di presentazione dell’istanza, il pagamento diretto. Per quanto attiene alle causali di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale di cui alla legge 223/1991, i termini e le tempistiche procedimentali rimangono quelli di cui alla normativa previgente (articolo 4 DPR 218/2000).