Prassi - AAMS - Circolare 05 agosto 2016, n. 76014
Introduzione dei nuovi dispositivi di identificazione elettronica (RFID) per apparecchi senza vincita in denaro e relativi flussi operativo-amministrativi
L’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, così come sostituito dall’art. 7, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, ha disposto la controllabilità a distanza degli apparecchi da intrattenimento mediante specifici sistemi elettronici di identificazione associati ai nulla osta rilasciati da AAMS per ciascun apparecchio. Il medesimo testo normativo, inoltre, prevede che i costi di gestione siano a carico del soggetto richiedente, vale a dire del titolare del nulla osta.
In relazione alla necessità di provvedere all’adeguamento tecnologico dei dispositivi di identificazione elettronica (RFID) in uso per gli apparecchi senza vincita in denaro, essendo l’attuale tecnologia ormai obsoleta, ed al fine di razionalizzare la gestione dei dispositivi, si è determinato di adottare per tale tipologia di apparecchi, dispositivi elettronici, tecnologicamente più evoluti, analoghi a quelli attualmente impiegati per i videoterminali dei sistemi di gioco VLT.
Per quanto sopra si rende, quindi, necessario fornire indicazioni a modifica ed integrazione della circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, per la parte relativa alle caratteristiche nonché alle modalità di rilascio dei nuovi dispositivi RFID, come di seguito riportato.
Dal 29/08/2016, per gli apparecchi che non hanno ancora ricevuto il nulla osta di distribuzione, l’identificazione in parola avverrà attraverso il nuovo dispositivo RFID, solo esterno, che sostituirà la precedente coppia di RFID interno/esterno e che accompagnerà l’apparecchio per tutto il suo ciclo di vita, venendo sostituito solamente in caso di furto, guasto o smarrimento dello stesso.
Gli Uffici dei Monopoli, competenti per territorio, provvederanno alla consegna dei nuovi dispositivi RFID al produttore/importatore al momento del rilascio del nulla osta di distribuzione, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo, così come specificato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.
Al momento della consegna i nuovi dispositivi di identificazione, nella forma di etichette adesive, dovranno essere immediatamente applicate all’esterno dell’apparecchio in maniera visibile, ai fini delle relative verifiche.
Per gli apparecchi che al 29/08/2016 sono già dotati del solo nulla osta di distribuzione, il nuovo dispositivo RFID verrà fornito al gestore dell’apparecchio unitamente al nulla osta di esercizio, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo (All. 1).
Gli apparecchi che al 29/08/2016 sono già provvisti di entrambi i nulla osta (distribuzione ed esercizio) potranno continuare ad essere utilizzati con l’attuale coppia di RFID interno/esterno, che verranno sostituiti alla prima occasione di richiesta di nulla osta di esercizio per tali apparecchi, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché in caso di necessità di sostituzione dei vecchi dispositivi per guasto, deterioramento, furto o smarrimento. Nei casi di sostituzione i dispositivi RFID di nuova generazione verranno consegnati al gestore dell’apparecchio, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo (All. 1).
Allegato 1
Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro
(art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.)
Così come indicato nella circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005 si comunicano i costi relativi al rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio provvisti dei relativi dispositivi "RFID".
"Nulla osta di distribuzione"
comprensivo di RFID € 50,00/cad (cinquanta/00)
"Nulla osta per la messa in esercizio"
comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00)
"Nulla osta per la messa in distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio"
€ 5,00/cad (cinque/00)
RFID
(solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (dieci/00)
Si comunica, inoltre, che i pagamenti relativi ai suddetti atti amministrativi dovranno essere effettuati, dal soggetto avente titolo, su apposito conto corrente postale intestato all’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio.
Si riporta di seguito l’elenco completo degli Uffici Regionali e dei relativi conti correnti postali:
UFFICI REGIONALI |
N. CONTO CORRENTE |
CODICE IBAN |
---|---|---|
PIEMONTE E VAL D'AOSTA | ||
SEDE DI TORINO | 1000173805 | IT03C0760101000001000173805 |
SEZ. DIST. DI ALESSANDRIA | 7367468 | IT63T0760110400000007367468 |
VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE | ||
SEDE DI VENEZIA | 8517884 | IT18Y0760102000000008517884 |
SEZ. DIST. DI TRENTO | 9110197 | IT02X0760101800000009110197 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3082871 | IT38Z0760102200000003082871 |
LIGURIA | 9800600 | IT65P0760101400000009800600 |
LOMBARDIA | 84856343 | IT97F0760101600000084856343 |
MARCHE ABRUZZO E MOLISE | ||
SEDE DI ANCONA | 000007566760 | IT47X0760102600000007566760 |
SEZ DIST. DI PESCARA | 7490057 | IT06N0760115400000007490057 |
TOSCANA E UMBRIA | ||
SEDE DI FIRENZE | 4808756 | IT03E0760102800000004808756 |
SEZ DIST DI PERUGIA | 8732856 | IT74Q0760103000000008732856 |
EMILIA ROMAGNA | ||
SEDE DI BOLOGNA | 8440966 | IT74K0760102400000008440966 |
SEZ. DIST. DI PARMA | 001001192671 | IT02A0760112700001001192671 |
LAZIO | 4646002 | IT53Z0760103200000004646002 |
CAMPANIA | ||
SEDE DI NAPOLI | 8872213 | IT16E0760103400000008872213 |
SEZ. DIST. DI SALERNO | 9118956 | IT06W0760115200000009118956 |
CALABRIA E BASILICATA | 9724006 | IT10L0760116200000009724006 |
SICILIA | 8113560 | IT41A0760104600000008113560 |
PUGLIA | 8589592 | IT58K0760104000000008589592 |
SARDEGNA | 001001107935 | IT92E0760104800001001107935 |