Prassi - AAMS - Circolare 05 agosto 2016, n. 76014

Introduzione dei nuovi dispositivi di identificazione elettronica (RFID) per apparecchi senza vincita in denaro e relativi flussi operativo-amministrativi

L’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, così come sostituito dall’art. 7, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, ha disposto la controllabilità a distanza degli apparecchi da intrattenimento mediante specifici sistemi elettronici di identificazione associati ai nulla osta rilasciati da AAMS per ciascun apparecchio. Il medesimo testo normativo, inoltre, prevede che i costi di gestione siano a carico del soggetto richiedente, vale a dire del titolare del nulla osta.

In relazione alla necessità di provvedere all’adeguamento tecnologico dei dispositivi di identificazione elettronica (RFID) in uso per gli apparecchi senza vincita in denaro, essendo l’attuale tecnologia ormai obsoleta, ed al fine di razionalizzare la gestione dei dispositivi, si è determinato di adottare per tale tipologia di apparecchi, dispositivi elettronici, tecnologicamente più evoluti, analoghi a quelli attualmente impiegati per i videoterminali dei sistemi di gioco VLT.

Per quanto sopra si rende, quindi, necessario fornire indicazioni a modifica ed integrazione della circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, per la parte relativa alle caratteristiche nonché alle modalità di rilascio dei nuovi dispositivi RFID, come di seguito riportato.

Dal 29/08/2016, per gli apparecchi che non hanno ancora ricevuto il nulla osta di distribuzione, l’identificazione in parola avverrà attraverso il nuovo dispositivo RFID, solo esterno, che sostituirà la precedente coppia di RFID interno/esterno e che accompagnerà l’apparecchio per tutto il suo ciclo di vita, venendo sostituito solamente in caso di furto, guasto o smarrimento dello stesso.

Gli Uffici dei Monopoli, competenti per territorio, provvederanno alla consegna dei nuovi dispositivi RFID al produttore/importatore al momento del rilascio del nulla osta di distribuzione, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo, così come specificato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Al momento della consegna i nuovi dispositivi di identificazione, nella forma di etichette adesive, dovranno essere immediatamente applicate all’esterno dell’apparecchio in maniera visibile, ai fini delle relative verifiche.

Per gli apparecchi che al 29/08/2016 sono già dotati del solo nulla osta di distribuzione, il nuovo dispositivo RFID verrà fornito al gestore dell’apparecchio unitamente al nulla osta di esercizio, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo (All. 1).

Gli apparecchi che al 29/08/2016 sono già provvisti di entrambi i nulla osta (distribuzione ed esercizio) potranno continuare ad essere utilizzati con l’attuale coppia di RFID interno/esterno, che verranno sostituiti alla prima occasione di richiesta di nulla osta di esercizio per tali apparecchi, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché in caso di necessità di sostituzione dei vecchi dispositivi per guasto, deterioramento, furto o smarrimento. Nei casi di sostituzione i dispositivi RFID di nuova generazione verranno consegnati al gestore dell’apparecchio, previa verifica dell’avvenuto pagamento del previsto corrispettivo (All. 1).

 

Allegato 1

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro

(art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.)

 

Così come indicato nella circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005 si comunicano i costi relativi al rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio provvisti dei relativi dispositivi "RFID".

 

"Nulla osta di distribuzione"

comprensivo di RFID € 50,00/cad (cinquanta/00)

 

"Nulla osta per la messa in esercizio"

comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00)

 

"Nulla osta per la messa in distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio"

€ 5,00/cad (cinque/00)

 

RFID

(solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (dieci/00)

 

Si comunica, inoltre, che i pagamenti relativi ai suddetti atti amministrativi dovranno essere effettuati, dal soggetto avente titolo, su apposito conto corrente postale intestato all’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio.

Si riporta di seguito l’elenco completo degli Uffici Regionali e dei relativi conti correnti postali:

 

UFFICI REGIONALI

N. CONTO CORRENTE

CODICE IBAN

PIEMONTE E VAL D'AOSTA    
SEDE DI TORINO 1000173805 IT03C0760101000001000173805
SEZ. DIST. DI ALESSANDRIA 7367468 IT63T0760110400000007367468
VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE    
SEDE DI VENEZIA 8517884 IT18Y0760102000000008517884
SEZ. DIST. DI TRENTO 9110197 IT02X0760101800000009110197
FRIULI VENEZIA GIULIA 3082871 IT38Z0760102200000003082871
LIGURIA 9800600 IT65P0760101400000009800600
LOMBARDIA 84856343 IT97F0760101600000084856343
MARCHE ABRUZZO E MOLISE    
SEDE DI ANCONA 000007566760 IT47X0760102600000007566760
SEZ DIST. DI PESCARA 7490057 IT06N0760115400000007490057
TOSCANA E UMBRIA    
SEDE DI FIRENZE 4808756 IT03E0760102800000004808756
SEZ DIST DI PERUGIA 8732856 IT74Q0760103000000008732856
EMILIA ROMAGNA    
SEDE DI BOLOGNA 8440966 IT74K0760102400000008440966
SEZ. DIST. DI PARMA 001001192671 IT02A0760112700001001192671
LAZIO 4646002 IT53Z0760103200000004646002
CAMPANIA    
SEDE DI NAPOLI 8872213 IT16E0760103400000008872213
SEZ. DIST. DI SALERNO 9118956 IT06W0760115200000009118956
CALABRIA E BASILICATA 9724006 IT10L0760116200000009724006
SICILIA 8113560 IT41A0760104600000008113560
PUGLIA 8589592 IT58K0760104000000008589592
SARDEGNA 001001107935 IT92E0760104800001001107935