Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 luglio 2016, n. 15881

Tributi - Condono - Definizione automatica artt. 9 e 15 della Legge n. 289 del 2002 - Emissione cartella di pagamento - Equivale a provvdimento di rigetto della domanda di condono

 

Svolgimento del processo

 

A seguito di due distinti p.v.c., notificati rispettivamente in data 7 novembre 1998 e 28 aprile 2000, venne emesso nei confronti di D.G. per l'anno d'imposta 1998 avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte, notificato in data 22 dicembre 2003. Il ricorso proposto dal contribuente, con cui si deduceva l'infondatezza dei rilievi ed il proposto condono tombale, venne accolto dalla CTP. L'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, motivando nel senso che l'Ufficio non aveva provveduto a notificare al contribuente alcun provvedimento motivato di diniego del condono.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo l'Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso il contribuente.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 15 e 9 I. n. 289/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Premette la ricorrente che in violazione delle disposizioni della legge sul condono, al maggior imponibile accertato nel p.v.c. del 7 novembre 1998 il contribuente aveva arbitrariamente sottratto l'importo di corrispettivi pari ad euro 6.155,13, conseguendone l'erronea liquidazione dell'imposta dovuta, con il mancato perfezionamento della definizione a norma dell'art. 15, comma 6, e la preclusione dell'applicazione dell'ulteriore definizione agevolata ai sensi dell'art. 9, così come previsto dal comma 4. Osserva quindi che la CTR ha collegato il perfezionamento del condono alla mancata notifica di un provvedimento di diniego espresso, sulla base di circolare che riguardava fattispecie diversa da quella del presente giudizio.

Il motivo è fondato. Si è venuto consolidando nell'orientamento di questa Corte, con riferimento alla cartella esattoriale, il principio di diritto secondo cui l'emissione di cartella di pagamento in esito a presentazione di domanda di condono costituisce sostanziale rigetto dell'istanza di condono, e come tale è impugnabile ai sensi dell'art. 19, d. leg. n. 546 del 1992 (Cass. 30 gennaio 2014, n. 2027; 7 novembre 2013, n. 25123; 6 luglio 2012, n. 11458; 16 maggio 2012, n. 7673; 22 luglio 2012, n. 16100; 21 febbraio 2008, n. 4415).

Alla base di tale conclusione vi è il rilievo secondo cui la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né la predetta omissione si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dall'art. 19, comma terzo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1557). Coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla cartella di pagamento, va riconosciuto che la mancanza di provvedimento di diniego non vale a perfezionare la fattispecie condonistica, non essendo ai fini del diniego dell'effetto condonistico necessaria una manifestazione esplicita di rigetto dell'istanza di condono.

Deve aggiungersi che, costituendo l'estinzione dell'obbligazione tributaria l'effetto collegato dall'ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono, è onere del contribuente, a fronte della pretesa dell'Amministrazione manifestatasi con l'emissione dell'atto impositivo, dimostrare l'avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica. L'Amministrazione fa dunque solo valere la pretesa tributaria, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, ovvero la sostituzione con quella condonistica.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.