Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 25 luglio 2016, n. 15767

Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. Richiesta di variazione del tetto massimo relativo all’erogazione della prestazioni

 

Si fa riscontro alla nota del 12 maggio 2016 con la quale le OO.SS. e datoriali in indirizzo hanno esposto l’esigenza di apportare parziali modificazioni ed integrazioni al decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 istitutivo del Fondo stesso.

La variazione richiesta riguarda, in particolare, il cosiddetto "tetto aziendale", ossia il parametro in base al quale identificare il plafond di contribuzione entro il cui limite possono essere autorizzate le prestazioni ordinarie.

A tal proposito si fa presente che, data la natura della richiesta che inevitabilmente influisce sulla situazione economico-finanziaria del Fondo, allo scopo di valutare la fattibilità della proposta esposta nella nota del 12 maggio 2016, è stato richiesto all’Istituto previdenziale di elaborare e trasmettere una relazione tecnica sulla sostenibilità del Fondo e sull’andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni) che tenesse conto della possibilità di applicare anche per il Fondo in oggetto lo stesso criterio di determinazione del tetto massimo stabilito per il Fondo di integrazione salariale.

In particolare, pertanto, è stata valutata la possibilità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 4 e 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto interministeriale n. 94343 del 03/02/2016, relativo al Fondo di integrazione salariale. Tali disposizioni prevedono che le prestazioni siano determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite, calcolato in relazione all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021.

Al riguardo si rappresenta, quindi, che la scrivente Direzione Generale ha acquisito la relazione tecnica dell’INPS e che tale relazione è stata elaborata anche alla luce delle variazioni apportate in sede di accordo in data 30 novembre 2015, con il quale, ai sensi delle disposizioni di legge previste dall’articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, hanno convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti e del conseguente decreto interministeriale n. 95933 del 23/05/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164, del 15 luglio 2016.

Da quanto emerso dalla relazione tecnica elaborata dall’Istituto, è possibile desumere che l’applicazione, anche per il Fondo in oggetto, dello stesso criterio di determinazione del tetto massimo stabilito per il Fondo di integrazione salariale non sembrerebbe compromettere la sostenibilità del Fondo nel medio periodo, fatte salve eventuali osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato.

A tal proposito si rappresenta, pertanto, che la scrivente Direzione Generale si attiverà al fine di avviare l’iter procedimentale volto ad apportare le modifiche al decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015.

Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.