Ipotesi di accordo per la disciplina delle co.co.co. per call center

Firmata il 14/7/2016, tra le quattro associazioni aderenti a CONFCOMMERCIO - Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi - e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Nidil-Cgil, l’intesa per la disciplina delle co.co.co. per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici

L’ipotesi di accordo 14/7/2016, che ha carattere sperimentale e che decorre dalla data di stipula al 31/12/2018, rappresenta la prima regolamentazione collettiva che disciplina i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per alcune figure specifiche, inserite in aziende aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie - ricordiamo - aderenti alla Confcommercio.
L’intesa parte dalla premessa che il 25/6/2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81 del 2015, che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.
Infatti l'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto ha disposto che, a far data dall’1/1/2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione di cui sopra andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Pertanto, tutto ciò premesso, le parti firmatarie hanno individuato le figure professionali che rientrano nell’applicazione dell’accordo e che possono dar luogo ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "autentico" ed il compenso da erogare.
In particolare, l’ipotesi di accordo stabilisce che il corrispettivo spettante al collaboratore non deve essere inferiore ai minimi stabiliti nel presente Accordo, e commisurato alla qualità e quantità di lavoro necessario a far fronte all’incarico, alla professionalità e al livello di raggiungimento degli obbiettivi concordati.
La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile, fatta eccezione per compensi mensili di importo pari o inferiore a 100 euro, che potranno essere corrisposti con cadenza trimestrale.
Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi secondo la progressione indicata nella tabella sottostante. I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.

 

Importi in euro

1/9/2016 6,00
1/3/2017 6,70
1/9/2017 7,40
1/3/2018 8,10
1/9/2018 8,75