Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 07 luglio 2016

Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico, per l'annualità 2016

 

Art. 1

Ambito applicativo

 

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano rinterruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

 

Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

 

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 43 giorni consecutivi dal 25 luglio al 5 settembre del corrente anno;

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dal 16 agosto al 26 settembre del corrente anno;

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 17 settembre al 16 ottobre del corrente anno.

4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

7. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

8. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

9. In considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere e le unità di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentate dagli obblighi di cui al comma 8 le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.

10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

 

Art. 3

Misure tecniche

 

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

 

Art. 4

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonché da quanto previsto dal vigente CCNL, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì e sarà svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo n. 66/2003 nonché da quanto previsto dal vigente CCNL, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con il sistema a strascico - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2016 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 25 luglio 2016 e fino al 31 ottobre 2016, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

 

Art. 5

Modalità di esecuzione

 

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 luglio 2016, n. 169.