Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 22 giugno 2016, n. 73354

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2016

 

Con riferimento all’agevolazione richiamata in oggetto, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 1° agosto 2016.

A tal riguardo si scandisce quanto segue.

I) Disponibilità del software

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2016) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2016.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione medesima.

Nei termini circostanziati di cui alla Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:

- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

II) Importo rimborsabile

In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016.

III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità prescritte nel regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° luglio ed entro il sopraindicato termine del 1° agosto 2016.

Per fruire dell’agevolazione tramite presentazione del Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.

A norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007; tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, di cui all'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

In linea con le precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:

- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;

- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.

IV) Fattispecie escluse dall’agevolazione

La legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all’art.1, comma 645, ha ulteriormente ridotto il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall’art.1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse, Euro 1 ed Euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (Euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la stessa direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (Euro 2).

Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

- veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;

- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.

V) Invio telematico delle dichiarazioni

Gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.

A tal riguardo si richiamano, qui di seguito, le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio:

- gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;

- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2016".

Oppure:

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2016 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2016", per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.

Per mero tuziorismo si rammenta, in ultimo, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Ancora, il richiamato articolo di legge scandisce che "l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".

Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

 

Allegato

(Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione)