Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 23 giugno 2016, n. 48/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

L’articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che "A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento (...)".

Il successivo comma 92, prevede che "A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta (...)".

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015 sono stati stabiliti condizioni, termini e modalità di attuazione del suddetto credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale del 19 giugno 2015, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare inoltrano un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, in via telematica, formulata secondo lo schema approvato con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Il successivo comma 4 prevede che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale annualmente stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- "6867" denominato "Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di attribuzione del credito, nel formato "AAAA".