Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2016, n. 12927

Riscossione delle imposte - Iscrizione a ruolo - Obbligo dell’Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha annullato l’impugnata cartella per mancato invio, da parte dell’Amministrazione, dell’esito della liquidazione effettuata ex art. 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il motivo è infondato, dovendosi dar seguito a Cass. 11000/2014, secondo cui "in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.