Prassi - INPS - Messaggio 27 maggio 2016, n. 2382

Recupero indebiti e certificazione fiscale: precisazioni nel caso di pagamento con rimessa in denaro.

 

Facendo riferimento al messaggio n. 1616 del 4 marzo 2015, si comunica che anche quest’anno la procedura Recupero indebiti, nel caso di pagamento effettuato nel 2015 con "rimessa in denaro", ha trasmesso alla Piattaforma fiscale tutte le informazioni utili alla predisposizione della Certificazione unica 2016.

Pertanto, nel caso di soggetti che nell’anno d’imposta 2015 hanno percepito un reddito dall’Istituto, se gli importi pagati risultano descritti in procedura RI come oneri deducibili dal reddito, la Piattaforma fiscale ha dedotto detti importi dall’imponibile fiscale complessivo, fino a capienza, al fine di rideterminare in capo al contribuente il beneficio fiscale dell’onere deducibile.

Tale onere, escluso dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, è stato certificato complessivamente nel punto 431 della "Certificazione Unica 2016" e specificato nei successivi punti da 432 a 437; infine con l’annotazione codice AR il contribuente è stato informato che il suddetto onere non va riportato nella dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti, il cui reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta 2015 è incapiente a recuperare l’importo dell’onere in questione, l’Istituto ha certificato rispettivamente nel punto 431 della CU/2016 la parte di onere deducibile che ha trovato capienza nei redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e nel punto 440 l’eventuale residuo importo di onere deducibile, non escluso dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il contribuente potrà vantare in sede di dichiarazione dei redditi.

In quest’ultimo caso nelle Annotazioni, con il codice CG, l’Istituto ha informato il contribuente che può fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.

Si fa seguito, inoltre, al messaggio n. 1382 del 29 marzo 2016, con cui sono state fornite le indicazioni specifiche riguardanti le rettifiche delle CU/2016, e, fermo restando che la procedura RI ha trasmesso alla Piattaforma fiscale i dati riferiti ai pagamenti così come descritti in procedura, si individuano alcune particolari circostanze fornendo le dovute precisazioni e istruzioni alle strutture territoriali.

 

1. Pagamenti con "rimessa in denaro" effettuati nel 2015 contabilizzati dopo la trasmissione alla Piattaforma fiscale.

E’ necessario procedere alla rettifica della CU 2016.

La procedura RI, pertanto, trasmetterà nuovamente alla Piattaforma tutti i dati riferiti alle

a. nuove posizioni non trasmesse alla Piattaforma fiscale;

b. posizioni di soggetti già trasmesse a Piattaforma ma incomplete.

La Piattaforma fiscale elaborerà nuovamente le informazioni ricevute entro il 31 maggio 2016 e procederà ad emettere la CU2016 rettificata informando il contribuente, con l’annotazione "CF", che dovrà verificare i dati indicati nella nuova CU/2016 in quanto potrebbero non essere coincidenti, a seguito della variazione, avvenuta dopo il 7 marzo 2016, con i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata, predisposta dall’Agenzia delle entrate.

 

2. Pratiche di indebito acquisite manualmente con errata descrizione degli importi deducibili/non deducibili.

Come già lo scorso anno, alcune strutture territoriali hanno verificato che, in talune circostanze, nella fase di acquisizione manuale delle pratiche di indebito, l’importo del debito è stato descritto erroneamente come "deducibile" o "non deducibile".

L’errata acquisizione delle suddette informazioni ha determinato la gestione fiscale non corretta degli importi restituiti ed è, pertanto, indispensabile procedere, anche in questa circostanza, alla rettifica della CU 2016: i dati corretti dagli operatori delle strutture territoriali dovranno essere nuovamente trasmessi alla Piattaforma fiscale.

Per consentire la correzione e la suddetta ritrasmissione, le Sedi potranno intervenire puntualmente sulle singole pratiche che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- acquisizione manuale;

- presenza di almeno un pagamento con "rimessa in denaro" effettuato nel 2015.

Sulle pratiche con le suddette caratteristiche sarà, infatti, possibile procedere alla rettifica delle informazioni riferite alla deducibilità/non deducibilità dell’importo del debito.

L’intervento di variazione avrà effetto sulla pratica di indebito, modificando le informazioni precedentemente acquisite, e consentirà la trasmissione dei dati modificati alla Piattaforma fiscale.

Gli operatori di Sede dovranno porre particolare attenzione agli indebiti intestati a soggetti titolari di pensione verificando se la Sede abbia già provveduto ad effettuare la rettifica della Certificazione unica attraverso il programma di rettifiche CU/2016 pensioni Gestione Privata, di cui al messaggio n. 1582 dell’11 aprile 2016.

Qualora, infatti, la Sede abbia già operato la rettifica della CU portando in deduzione dall’imponibile della pensione anche quanto restituito con "rimessa in denaro", nella fase di variazione dei dati della pratica di indebito sarà possibile segnalare che gli stessi non dovranno essere inviati a Piattaforma fiscale.

 

3. Soggetti non sostituiti

Le strutture territoriali dovranno rilasciare apposita dichiarazione ai soggetti che abbiano provveduto ad effettuare pagamenti nel corso del 2015 con rimessa in denaro, qualora tali importi siano deducibili dall’imponibile fiscale, ma ai quali non dovrà essere intestata una Certificazione unica in quanto non risultano percettori di reddito da parte dell’Istituto (non sostituiti).

 

A tale scopo dovrà essere utilizzato il modello che si invia in allegato (allegato 1).

 

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione dei nuovi dati alla Piattaforma fiscale, le suddette posizioni saranno messe a disposizione delle Sedi con apposito elenco scaricabile nella procedura RI utilizzando la funzionalità "Report di Sede_ Liste di utilità_ Soggetti non sostituiti 2015".

 

Allegato 1

 

Dichiarazione relativa a restituzione di somme indebite ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR

Si certifica che il/la sig./sig.ra ____________________________________________ nato/a il ___/____/________ a ___________________________________________ codice fiscale ______________________________ ha restituito a questo Istituto, nell’anno d’imposta 2015, la somma imponibile di euro ________,__ indebitamente percepita.

 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 la presente certificazione non può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.