Prassi - INPS - Messaggio 24 maggio 2016, n. 2312

Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Precisazioni

 

I contenuti del Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato con le Determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia, sono stati illustrati dall’Istituto con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013 che ha dettato precise indicazioni in ordine alla definizione del procedimento amministrativo con il quale devono essere gestite le istanze di pagamento in forma dilazionata.

Il quadro delle disposizioni è stato successivamente completato con le indicazioni delle modalità di presentazione delle domande per il pagamento rateale dei contributi relativi a tutte le Gestioni amministrate dall’Inps e con le istruzioni operative per la gestione delle medesime domande da parte delle strutture territoriali (NOTA 1).

Nel corso del tempo, nella fase di gestione delle domande rientranti nella competenza decisionale del direttore centrale Entrate, sono stati rilevati a livello territoriale comportamenti diversi nella valutazione delle condizioni previste per la definizione delle istanze pur a fronte di identità delle fattispecie esaminate.

Con il presente messaggio, pertanto, si provvede a fornire le precisazioni che favoriscano l’uniformità gestionale nella trattazione delle domande avuto riguardo alla disciplina sopra richiamata.

 

A. Principio di unicità della domanda.

Il pagamento in forma rateale deve comprendere l’intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.

Il principio di unicità della domanda di rateazione, pertanto, comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, circostanza che evidentemente ricorre laddove la presentazione sia avvenuta in assenza della Definizione dell’estratto contributivo (NOTA 2), la Sede che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la "mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni".

Qualora, diversamente da quanto previsto in tema di presentazione della domanda che interessi pluralità di posizioni in gestione presso Sedi diverse (NOTA 3), il contribuente o il suo intermediario abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, il medesimo provvedimento di reiezione dovrà essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande che in tal caso, oltre alla predetta motivazione "mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni" dovrà riportare le indicazioni da seguire per la corretta modalità di presentazione.

Si ricorda che, a seguito di un provvedimento di reiezione, adottato in questa fase, il contribuente può proporre una nuova istanza comprensiva dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima.

La corretta gestione del procedimento descritto, che richiede il coinvolgimento di tutte le Sedi interessate, in presenza delle condizioni che legittimano al contrario l’adozione del provvedimento di accoglimento, dovrà escludere la possibilità di decisioni autonomamente adottate da ciascuna Sede senza che l’esito favorevole ricorra per tutte le domande presentate.

 

B. Valutazione dell’omesso versamento di due rate consecutive ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca.

Il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, prevede espressamente, alla Lettera I), che "il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca".

Al riguardo si precisa che per consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato.

Conseguentemente, l’ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate (es. tre rate sì, una no, due sì, una no) integra la fattispecie che, in base al predetto principio, impone l’adozione del provvedimento di revoca anche ai fini della corretta valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del Durc on line.

 

C. Requisito di regolarità nel versamento della contribuzione corrente.

Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.

Per consentire il mantenimento di tale ultimo requisito, il Regolamento ha introdotto la possibilità di utilizzare lo strumento della "rateazione breve" che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.

In ogni caso, qualora la regolarizzazione in modalità breve interessi più Gestioni, questa dovrà avvenire per tutte le esposizioni debitorie riferite alla contribuzione corrente (mensile - per la Gestione uniemens e parasubordinati; periodica - per la Gestione dei lavoratori autonomi art/comm e per la Gestione agricoltura) scaduta al momento della domanda nel limiti dei periodi di ammissibilità sopra ricordati.

Appare evidente che la domanda di rateazione breve, costituendo lo strumento utile a mantenere il requisito di correntezza degli adempimenti mensili o periodici nel corso della rateazione, dovrà essere presentata dal contribuente con tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre 3 mesi dalla prima omissione. Ad esempio: 02/2016 non pagato- 03/2016 non pagato- 04/2016 pagato, la domanda di rateazione breve potrà essere presentata non oltre il 15 giugno 2016.

Analogamente, nel caso di adempimento periodico, la domanda di rateazione breve dovrà pervenire non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza legale dell’adempimento riferito al trimestre in cui si è determinata l’omissione.

Resta fermo che in caso di richiesta di Durc on line, la regolarità potrà essere attestata solo se la rateazione breve risulti attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.

Si rammenta che la mancata regolarizzazione della contribuzione corrente nei termini sopra specificati ovvero attraverso il pagamento in unica soluzione, facendo venir meno il requisito della correntezza, comporta l’immediata revoca della rateazione in corso e contestualmente la trasmissione all’Agente della Riscossione della contribuzione corrente omessa unitamente alla residua parte dei crediti della dilazione revocata.

Qualora la situazione di omissione sia rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di Durc on line, ove non sia più possibile ricorrere alla rateazione breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute.

A tal fine, nell’invito a regolarizzare la Sede dovrà indicare nel campo note correlato alle partite a debito insorte nel corso della rateazione la seguente dicitura: "in assenza di regolarizzazione, l’importo del debito comprenderà anche l’importo residuo della rateazione del gg/mm/aaaa".

Ciò per evidenziare la circostanza che qualora la regolarizzazione non avvenga nei termini assegnati, la dilazione sarà revocata e l’irregolarità attesterà oltre all’importo del debito oggetto dell’invito a regolarizzare anche il residuo debito delle partite comprese nella dilazione medesima.

L’esposizione debitoria residua dei crediti in rateazione potrà infatti essere addebitata solo a condizione dell’intervenuta adozione del provvedimento di revoca, tenuto conto che lo stesso ha efficacia ex nunc, prima della definizione con l’esito di irregolarità della richiesta di Durc on line.

 

D. Pagamento parziale della prima rata o delle rate scadute al momento dell’attivazione del piano e pagamento parziale delle rate accordate.

Alla Lettera F) del Regolamento è stato specificato che "il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro i termini indicati nell’ultimo alinea della Lettera C), comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso". La previsione contempla pertanto l’ipotesi del parziale pagamento solo con riguardo al versamento dell’importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento.

Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l’attivazione della rateazione. Il Regolamento al riguardo, infatti, stabilisce che laddove tale condizione non sia rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere oggetto di annullamento. In tal caso, come recita testualmente la circolare n. 108 del 2013, "resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero".

La diversa ipotesi del pagamento parziale delle rate successive alla prima che sia effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce una violazione degli impegni che il contribuente ha assunto al momento di presentazione della domanda. Infatti, come previsto nel Regolamento, con la domanda di rateazione, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento delle rate mensili accordate (e dunque la previsione non può non intendersi riferita all’intera misura) e definite nel piano di ammortamento.

Laddove venga rilevato tale anomalo comportamento, il contribuente dovrà essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti evidenziando che, in ogni caso, oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative sanzioni civili per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l’esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima. 

 

E. Estinzione anticipata.

Il Regolamento, che esclude la possibilità di ottenere l’attivazione di una dilazione nelle ipotesi in cui l’esposizione debitoria si sia determinata nel corso di una precedente dilazione, ha tuttavia contemplato una "mitigazione" di tale previsione ammettendo che il contribuente possa accedere ad una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.

Al riguardo, nel rinviare a quanto già trattato al punto C., una nuova domanda di dilazione che comprenda l’esposizione debitoria determinatasi nel corso della precedente potrà essere accettata, alla stregua di quanto espressamente previsto dal Regolamento, a condizione che vi sia stata la definizione con il pagamento integrale della rateazione principale (pagamento dell’ultima rata) anche nella forma dell’estinzione anticipata (pagamento delle rate accordate e ancora dovute).

 

F. Scadenza delle rate in un giorno festivo.

Il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, nell’introdurre il versamento unitario mensile relativo non solo ai pagamenti periodici di imposte sui redditi, ritenute alla fonte, liquidazione Iva, ma anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, al primo comma dell’art. 18 ha fissato il principio secondo cui se il termine per il versamento unitario "scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

In ragione di ciò, qualora la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.

Analogo criterio dovrà essere seguito per la valutazione del termine di 15 giorni dalla data della presentazione della domanda di dilazione previsto dal Regolamento per la definizione del procedimento.

 

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Note

(1) messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013 e messaggio PEI del 1° agosto 2013, prot.0076334.

(2) punto 4.b della circolare n.108/2013 - Definizione estratto contributivo

(3) Unica domanda con sc 18