Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2016, n. 10997

Tributi - Credito d’imposta per incremento dell’occupazione art. 7, Legge n. 388 del 2000 - Violazione delle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori - Revoca del beneficio

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dello Studio A.F. s.r.l. tre atti di recupero di crediti di imposta di cui la società aveva beneficiato a titolo di incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'art. 7 legge n. 388 del 2000, per un importo totale di euro 16.854,97, comprensivo di interessi e sanzioni. Il recupero era disposto perché la società aveva violato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal d.lgs. n. 626 del 1994, la cui osservanza costituisce condizione per beneficiare dell'incentivo a norma dell'art. 7 comma 5 legge n. 388 del 2000.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza del 29.10.2007 lo respingeva.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 20.11.2009 lo rigettava. Il giudice di appello riteneva che la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e la conseguente omessa comunicazione delta nomina alla Asl, integravano una violazione comportante la revoca del credito di imposta.

Contro la sentenza di appello la società ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 388 del 2000 in relazione agli artt. 4, 8 e 10 della legge n. 626 del 1994, con riferimento all'art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto che l'omesso invio della comunicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e comunicazione integri una violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonostante i competenti Uffici (Ispettorato del Lavoro e Asl) non avessero elevato alcuna contravvenzione o sanzione; 2) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ., nella parte in cui non ha ritenuto esistente la nomina del responsabile della sicurezza per il solo fatto di non avere rinvenuto la prova della spedizione della nomina stessa.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo è infondato. Deve essere ribadita l'interpretazione di questa Corte secondo cui le disposizioni previste dall'art. 7 comma 5 e dall'art. 7 comma 7 della legge n. 388 del 2000 hanno ambiti applicativi distinti e la seconda non costituisce una specificazione della prima. L'art. 7 comma 5 stabilisce i presupposti necessari per l'insorgenza del diritto al credito d'imposta, prevedendo i requisiti che debbono ricorrere congiuntamente affinché l'incremento dell'occupazione generi a favore del datore di lavoro il richiesto credito di imposta, requisiti la cui ricorrenza è oggetto del generale potere di controllo anche ex post da parte dell'Amministrazione finanziaria, e la cui accertata mancanza legittima di per sé il recupero dell'imposta indebitamente utilizzata in compensazione per mancanza dei relativi presupposti. L'art. 7 comma 7 prevede invece un'autonoma fattispecie, suscettibile di fondare un'ulteriore e separata ragione di revoca, integrata dall'avvenuto accertamento, nel corso dei periodo di vigenza della agevolazione fiscali di violazioni alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni superiori all'importo di euro 2.582,28 (in tal senso si veda motivazione di Sez. 5, Sentenza n. 27831 del 12/12/2013, Rv629774; Sez. 5, n. 3119 del 2014; Sez. 5, n. 3422 del 2015). Nel caso in esame non è controverso che sia stata contestata la violazione dell'art. 7 comma 5 lett. d) della legge n. 388 del 2000, sotto il profilo della mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e della mancata trasmissione della nomina stessa alla Asl competente.

2. A prescindere dalla conformità del secondo motivo di ricorso al principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente afferma di avere depositato nel giudizio di appello l'atto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione, ma non allega tale documento al presente ricorso in violazione dell'art. 369 comma secondo n. 4 cod.proc.civ., il motivo di gravame è comunque infondato. Indipendentemente dalla nomina, la Commissione tributaria regionale ha fondato il rigetto dell'appello sul fatto (non controverso) della mancata comunicazione della nomina stessa all' Ispettorato del lavoro ed alla Asl territorialmente competenti, richiesta dall'art. 8 comma 11 del d.lgs. n. 626 del 1994, violazione integrante di per sé una condizione ostativa alla permanenza del beneficio fiscale ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge n. 388 del 2000.

La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.