Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 maggio 2016, n. 84383

Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013

 

Dispone:

 

1. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

Dal 1° gennaio 2016, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013, sono gli Stati diversi da quelli indicati nel seguente elenco:

- Australia

- Austria

- Belgio

- Bulgaria

- Cipro

- Corea del Sud

- Croazia (1)

- Danimarca

- Estonia

- Federazione russa

- Finlandia

- Francia

- Germania

- Grecia

- India

- Irlanda

- Islanda

- Lettonia

- Liechtenstein

- Lituania

- Lussemburgo

- Malta

- Mauritius

- Norvegia

- Paesi Bassi

- Polonia

- Portogallo

- Regno Unito

- Repubblica ceca

- Romania

- San Marino

- Slovacchia

- Slovenia

- Spagna

- Svezia

- Svizzera (2)

- Stati Uniti d’America

- Ungheria

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(1) Stato inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 9 giugno 2016, n. 89888.

(2) Stato inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 26 ottobre 2016, n. 178754.

2. Modifiche della lista di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti

La lista di Stati o territori di cui al presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia può essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, nonché all’esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

 

Motivazioni

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013 sono state emanate le modalità di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, istituita con l’articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013, prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore "accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti".

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 2013/26948 del 1° marzo 2013 e n. 2013/40010 del 29 marzo del medesimo anno sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

Con il presente provvedimento si sostituisce, aggiornandolo, l’elenco di cui al punto 1 dei predetti provvedimenti, tenuto conto, da un lato, che dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle stabilite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti, approvato con la Decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio dell’8 dicembre 2015; e, dall’altro lato, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e per prevenire frodi fiscali e dei relativi Protocolli tra la Repubblica italiana e i seguenti Paesi: Repubblica di Corea, Federazione Russa, Mauritius, Repubblica di San Marino.

Pertanto, dal 1° gennaio 2016 gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1. del presente provvedimento.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;

Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, recante le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi da 491 a 499, legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013;

Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013, con cui sono state apportate correzioni agli errori materiali contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013;

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014;

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012;

Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010 ratificato con Legge 27 ottobre 2011, n. 193 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011;

Decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio dell’8 dicembre 2015 e relativo Allegato, contenente Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;

Legge del 13 maggio 2011, n. 80, contenente ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Lecce il 13 giugno 2009;

Legge 17 ottobre 2014, n. 156, contenente ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012;

Legge 31 agosto 2012, n. 166, contenente ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010;

Legge 19 luglio 2013, n. 88, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

 

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Provvedimento pubblicato il 30 maggio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.