Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2016, n. 11068

Lavoro subordinato - Differenze retributive per lavoro straordinario non retribuito - Decreto ingiuntivo - Sospensione del processo - Non sussiste

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. E.S. propone ricorso per regolamento di competenza per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 337, 2°co. c.p.c. emessa il 30 giugno 2015 dal Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro nel giudizio di opposizione promosso da B.T. S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore E.S. ha chiesto il pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive a lui spettanti a titolo di lavoro straordinario non retribuito, a seguito della sentenza di condanna generica emessa dallo stesso Tribunale.

2. Il giudice del Tribunale di Verona, sull’istanza formulata dall’opponente, ha espressamente affermato di non poter trovare applicazione, nella specie, l’istituto di cui all’art. 295 c.p.c., non sussistendo, tra le due cause, un rapporto di pregiudizialità, in senso tecnico - giuridico, e non potendo essere disposta la sospensione necessaria del processo in ipotesi di contemporanea pendenza, davanti a due giudici diversi, del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum, fra i quali deve ritenersi esistere un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico.

3. In applicazione del disposto dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., norma che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, ha così motivato la disposta sospensione: "appare opportuno evitare un dispendio di attività processuale che potrebbe rivelarsi del tutto inutile nel momento in cui la sentenza di primo grado, sulla quale si fonda la pretesa fatta valere nel procedimento monitorio, fosse caducata".

4. Il ricorrente censura il provvedimento sotto il profilo della omessa o carente motivazione, della contraddittorietà del ragionamento, della violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° co. c.p.c.

5. L’ufficio del Pubblico ministero ha concluso nel senso della fondatezza del ricorso e tale conclusione è condivisa dal Collegio.

6. Il paventato rischio di dispendio di attività processuale in caso di riforma della sentenza sull’an, non giustifica la sospensione provvisoria dell’attività processuale.

7. La lettura dell’art. 337, secondo comma c.p.c. nel caso di specie deve accordarsi con quella dell’art 336, secondo comma, c.p.c., secondo cui "la riforma o la cassazione della sentenza sull’ an debeatur determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati" (v., fra le altre, da ultimo, Cass. 1411/2013; 7822/2014).

8. Posta tale premessa, alla stregua della quale deve escludersi la possibilità che dal proseguire del processo possa comunque derivare un contrasto finale, e tornando alla specifica decisione del Giudice veronese, ogni giudizio sul quantum imporrebbe, al fine di evitare il postulato "dispendio di attività processuale", la sospensione in attesa del formarsi del giudicato sull’ an, in contrasto con il già richiamato disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., e in difformità con l’arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n. 10027 del 2012, che ha rimesso alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere se procedere, o se disporre la sospensione, entro la cornice "della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere".

9. Nella specie, dalla gravata ordinanza non si evince alcun giudizio sulla plausibile controvertibilità tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta, sul perché il Giudice veronese non intenda poggiarsi sull’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante e, pertanto, il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente e l’ordinanza impugnata dev’essere caducata, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio.

10. Al Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, la Corte rimette anche la regolamentazione delle spese del giudizio dì legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio; rimette al Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.