Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 10 marzo 2016, n. 94956

Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS

 

Art. 1

 

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura dell’1 per cento.

2. L’incremento di cui al comma 1 è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

 

Art. 2

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 giugno 2016, n. 138.