Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 18 aprile 2016, n. 95440

Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

 

Art. 1

Istituzione del fondo

 

1. E’ istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, di seguito denominato Fondo.

 

Art. 2

Finalità e campo di applicazione

 

1. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Il Fondo assicura a favore dei lavoratori dei Gruppi di cui al comma 1 la prestazione dell’assegno ordinario di cui all’articolo 5.

 

Art. 3

Amministrazione del Fondo

 

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti di cui tre esperti designati da A.N.G.O.P.I. e tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014, aventi i requisiti di competenza, di assenza di conflitto di interesse e di onorabilità di cui agli art. 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il comitato amministratore si compone, altresì, di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. La partecipazione al comitato amministratore è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

4. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.

5. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i suoi componenti.

6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi componenti.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato amministratore aventi diritto al voto.

8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

10. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

Art. 4

Compiti del comitato amministratore

 

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

Art. 5

Prestazioni

 

1. Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. L’assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo ai sensi dell’articolo 8, comma 1.

3. L'importo dell'assegno di integrazione salariale erogato è pari quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. (1)

4. Per la prestazione di cui al comma 1 è dovuto a carico del Fondo, alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione.

5. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:

a) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015;

b) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015.

La durata massima complessiva è in ogni caso quella prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. (2)

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 28 luglio 2023, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.M. 28 luglio 2023, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

 

Art. 6

Finanziamento

 

1. Per la prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario nella misura dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base del criterio di cui al comma 1, lettera a).

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all’Inps dall’assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.

 

Art.7

Obblighi di bilancio

 

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

 

Art.8

Accesso alle prestazioni

 

1. L’accesso alla prestazione di cui all’articolo 5 è subordinato ad una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

2. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra dell’A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

3. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovrà concludersi entro i successivi sette giorni.

 

Art.9

Norma finale

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n.148 del 2015.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 giugno 2016, n. 138.