Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA - Sentenza 16 maggio 2016, n. 1279

Accertamento fiscale - Attività degli studi notarili - Omessa fatturazione di compensi

 

Svolgimento del processo

 

Parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Il Relatore illustra i motivi del ricorso.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

 

Fatto

 

A seguito di una verifica, eseguita dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti del contribuente esercente l’attività degli studi notarili, per l’anno di imposta 2010, veniva redatto un PVC portante i seguenti rilievi:

- omessa fatturazione di compensi pari ad (...)

-costi di (...) non inerenti

L’Ufficio procedeva alla emissione dell’atto di accertamento indicato in epigrafe che parte contribuente impugnava tempestivamente, dopo aver esperito un tentativo di mediazione conclusosi negativamente.

Il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 1, c. 17, della L. 296/2006 per mancanza di presupposto, e la illegittimità del recupero dei costi ritenuti non inerenti.

Conclude con la domanda di annullamento dell’atto impositivo con vittoria di spese.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate che contesta tutte le eccezioni mosse da parte ricorrente e conclude con la domanda di rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso non merita di essere accolto.

L’eccezione sollevata dal ricorrente, di violazione dell’art. 1, comma 17, L. 296/2006 è infondata, perché la circostanza che il contribuente risulti essere congruo allo studio di settore, è risultato essere non coerente con l’indice di resa oraria per addetto che è stata rilevata pari a 33,43, a fronte di un intervallo compreso tra 39,09 e 126,58.

In conseguenza, l’art. 1, comma 17, della Legge 296/2006, non può trovare applicazione al caso di che trattasi, atteso che lo stesso subordina il divieto delle verifiche basate sulle presunzioni semplici alla circostanza che il contribuente dichiari ricavi o superiori al livello di congruità "tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultante dagli specifici indicatori, di cui all’art. 10-bis, c. 2, Legge 427/1993.

Appare evidente che l’Ufficio fosse pienamente legittimato a poter operare la verifica fiscale.

Neppure accoglibile è la giustificazione fornita dal contribuente in ordine alla contestazione di omessa fatturazione di compensi.

Infatti, il ricorrente afferma che la mancata percezione di onorari, e/o la percezione di onorari in misura irrisoria, nei confronti di alcuni clienti, trovano ragion d’essere nei rapporti di consuetudine ed anche di amicizia che si sono nel tempo creati tra il Notaio ed i clienti, come pure per ragioni di cortesia, di convivenza sociale, di buona creanza, nei confronti di persone alle quali è legato da particolari sentimenti di amicizia o rapporti di collaborazione o di gratitudine.

Le anzidette argomentazioni difensive appaiono essere singolari e patetiche.

Infatti, il contribuente pretenderebbe di omaggiare clienti/amici accollandone l’onere alla collettività dei cittadini e non già a se stesso.

Se il professionista, avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi declinandone il pagamento ed accollandosi l’onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti.

Anche la ripresa relativa ai costi non inerenti, relativi alle schede carburanti, è legittima stante le riscontrate irregolarità di compilazione delle stesse in violazione ai disposti del DPR 444/1997.

Il Collegio respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in (...).

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in (...).