Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 maggio 2016, n. 10852

Lavoro subordinato - Intimazione licenziamento giustificato motivo - Mancata revoca recesso - Successivo licenziamento per giusta causa - Legittimità

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza pubblicata in data 11.7.14 la Corte d'appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di accoglimento della domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 legge n. 604/66 emessa in prime cure dal Tribunale lagunare, rigettava la domanda di (...) volta ad ottenere l’invalidazione del licenziamento disciplinare intimatole 23.3.09 dalla (...) S.r.l. per assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi dal 1° all'11.3.09.

Statuivano i giudici di secondo grado che, poiché dopo il primo licenziamento - intimato per giustificato motivo oggettivo alla lavoratrice il 29.1.09, con preavviso fino al 28.2.09 - la dipendente aveva fatto pervenire due successivi certificati di malattia (che ne coprivano l'assenza dal lavoro dal 2.2.09 fino a tutto il 28.2.09), per effetto dello stato di malattia il periodo di preavviso era rimasto sospeso, sicché aveva ripreso a decorrere dal 1°.3.09, senza che però a partire da tale data la lavoratrice tornasse al lavoro o giustificasse in alcun modo la propria assenza. Pertanto, concludeva la Corte di merito, legittimamente la società aveva intimato il 23.3.09 (cioè prima che si esaurisse il preavviso relativo al primo recesso) un successivo licenziamento, questa volta per giusta causa.

Per la cassazione della sentenza ricorre C. M. affidandosi a tre motivi, poi ulterioremente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

L'intimata (...) S.r.l. non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

1.1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. con riferimento agli artt. 128 e 183 CCNL di categoria, atteso che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, la ricorrente aveva fatto affidamento in buona fede sulla già avvenuta risoluzione del rapporto alla data del 28.2.09, in cui scadeva il preavviso relativo al primo licenziamento, intimatole il 29.1.09, considerato che alla banca dati del Centro per l’Impiego il rapporto medesimo risultava già cessato a tale data e ciò era risultato fino al 9.3.9, ossia fino a quando il consulente del lavoro aziendale non aveva informato il Centro per l'Impiego che il primo licenziamento doveva ritenersi superato per evento non verificatosi (tale comunicazione diretta al Centro per l’Impiego - per altro - non era mai stata inoltrata anche alla lavoratrice); prosegue il ricorso con il dire che, non appena ricevuta la lettera di contestazione disciplinare dell'11.3.09 (pervenutale soltanto il 16.3.09), (...) si era subito dichiarata disponibile a riprendere il lavoro a semplice richiesta del datore di lavoro, di guisa che le sue assenze non potevano considerarsi ingiustificate; infine, la gravata pronuncia non aveva considerato che la gravità del contestato inadempimento andava raffrontata con il CCNL e che il contegno della società non era stato lineare, avendo la (...) S.r.l. reso noto solo il 9.3.09 di volersi avvalere della sospensione del preavviso per effetto della malattia.

1.2. - Il motivo è infondato.

Secondo costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 17334/04), la malattia sospende il rapporto e, con esso, anche l’eventuale preavviso di licenziamento e ciò a prescindere dalla natura reale od obbligatoria del preavviso medesimo (di cui molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza, ma che si pone soltanto quando il preavviso, pur dovuto, non sia stato dato), atteso che nel caso in esame - invece - nell’intimare il primo recesso la (...) S.r.l. aveva effettivamente dato il preavviso fino a tutto il 28.2.09.

La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio.

Per l'effetto, nell'arco di tempo coperto dai certificati medici inviati dalla ricorrente, vale a dire dal 2.2.09 fino a tutto il 28.2.09, il preavviso è rimasto sospeso.

Ulteriore conseguenza è quella per cui a partire dal 1°.3.09 residuavano ancora 27 giorni di preavviso (con scadenza, quindi, il 27.3.09) nei quali la ricorrente sarebbe dovuta tornare al lavoro.

Si invoca in ricorso la buona fede della lavoratrice, che avrebbe fatto affidamento sulla già avvenuta risoluzione del rapporto alla data del 28.2.09 (in cui scadeva il preavviso relativo al primo licenziamento, intimatole il 29.1.09) e ciò in forza di quanto risultante (fino al 9.3.09) alla banca dati del Centro per l'Impiego.

Ma a riguardo deve ricordarsi che la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, conseguiva ipso iure allo stato di malattia e per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere o dalla comunicazione del 9.3.09 inviata dal consulente del lavoro della società intimata al (solo) Centro per l’Impiego.

Per la medesima ragione non può certo considerarsi poco lineare o lesivo degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. il fatto che il datore di lavoro non dichiari - o dichiari solo in un secondo momento - che il rapporto deve considerarsi sospeso durante la malattia, non essendo gravato dell'obbligo di informare tempestivamente il lavoratore di tutti i possibili effetti giuridici delle assenze per malattia.

È pur vero che correttezza e buona fede costituiscono un metro di comportamento per i soggetti del rapporto il cui contenuto, lungi dall'essere predeterminato, va di volta in volta adattato agli interressi in gioco e alle caratteristiche del caso specifico e che concorrono alla conformazione, in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente del patto negoziale, dei diritti, e degli obblighi da esso derivanti, affinché l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso l'inderogabile dovere di solidarietà presidiato dall'art. 2 Cost., dovere che, operando con criterio di reciprocità, esplica la propria rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti dei rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali o legali (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 22819/10; Cass. S.U. n. 28056/08).

Nondimeno, i principi di correttezza e buona fede in tanto possono creare nuovi obblighi di informazione in quanto ad essa non sia possibile (o sia molto difficile) attingere senza la collaborazione dell'altra parte, il che va escluso quando l'informazione abbia ad oggetto effetti giuridici previsti direttamente dalla legge, come accaduto nel caso in esame.

Né rileva che nella lettera di contestazione si chiedesse alla ricorrente di giustificare le assenze e non anche di riprendere il lavoro o che la lavoratrice si dichiarasse disponibile a tornare non appena la società glielo avesse chiesto, atteso che anche la ripresa del sinallagma funzionale del rapporto dopo la sua quiescenza per effetto della malattia (come s'è detto), con conseguente riespandersi dei reciproci obblighi, avviene ipso iure, senza bisogno di apposite sollecitazioni aziendali.

E se è vero che l'adempimento dell’obbligazione lavorativa necessita della cooperazione del creditore, nondimeno la ricorrente avrebbe dovuto - per non risultare in mora debendi - costituirlo in mora accipiendi mediante intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti necessari a renderla possibile o quanto meno nelle forme d'uso (v. art. 1217 c.c.), cosa che neppure la ricorrente allega di aver fatto, a tal fine certamente non bastando il mero dichiararsi disponibile a tornare al lavoro.

Quanto alla mancata verifica della gravità del contestato inadempimento in relazione alle disposizioni disciplinari del CCNL di categoria, il motivo si rivela del tutto generico, omettendo di chiarirne il contenuto e di spiegare le ragioni per cui, eventualmente, l'uso della sanzione espulsiva nel caso di specie sarebbe stato difforme rispetto alle pattuizioni collettive.

2.1. - Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 604/66, giacché il secondo licenziamento era stato intimato per giusta causa a fronte del primo che, invece, era per giustificato motivo, di guisa che - in assenza di revoca dell’originario recesso - non poteva intimarsene un altro, pena la violazione del principio di immodificabilità del motivo di licenziamento.

2.2. - Il motivo è infondato.

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, per effetto della sospensione dell’originario periodo di preavviso concernente il primo licenziamento il preavviso medesimo sarebbe scaduto il 27.3.09.

Ma prima di tale scadenza è sopravvenuta una giusta causa di licenziamento che ha consentito il secondo licenziamento, intimato il 23.3.09. E nulla esclude che, in pendenza del termine di preavviso per un licenziamento intimato per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), sopraggiunga un notevole inadempimento da parte del lavoratore tale da costituire giusta causa di recesso.

In siffatta evenienza non si verifica mutamento alcuno del motivo di licenziamento, sostanzialmente ravvisabile soltanto quando venga intimato un successivo recesso per fatti già verificatisi anteriormente all'intimazione del primo, mentre nella vicenda in esame le prolungate assenze ingiustificate della lavoratrice sono maturate successivamente all'intimazione del licenziamento del 29.1.09.

3.1. - Con il terzo motivo si lamenta violazione del principio di cui all’art. 1375 c.c. perché la prima lettera di licenziamento (quello per giustificato motivo oggettivo) non dichiarava semplicemente il termine di durata del preavviso, ma individuava una data fissa di sua scadenza e, quindi, di cessazione dell'obbligo di prestare l'attività lavorativa, che doveva essere interpretata - e in tal senso l'aveva in buona fede intesa la ricorrente - come volontà aziendale di far cessare comunque il rapporto alla data del 28.2.09, sicché, ove mai la società avesse voluto far proseguire il rapporto medesimo avvalendosi della prestazione lavorativa della ricorrente dopo tale data, l'avrebbe dovuto dichiarare espressamente.

3.2. - Il motivo è infondato per le medesime considerazioni già svolte nel paragrafo che precede sub 1.2. e relative all'operatività ipso iure della sospensione del preavviso in presenza di malattia del dipendente.

La diversa interpretazione della lettera di licenziamento del 29.1.09 come sostanzialmente intesa a far cessare il rapporto in ogni caso alla data del 28.2.9, anche a fronte d’una eventuale sopravvenuta malattia della lavoratrice (malattia, poi, effettivamente sopraggiunta), costituisce mero apprezzamento di merito - così come quello afferente al concreto atteggiamento psicologico della ricorrente - estraneo alla sede di legittimità.

4.1. - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.